Pescara, la Camera di Commercio condannata dal MEF per 800mila euro

Pescara. “A Seguito d’ispezione da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze nel’anno 2012, la Camera di Commercio di Pescara, causa errato utilizzo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dal 2001 al 2011, è stata obbligata dagli ispettori a recuperare le somme contestate”.

A riferirlo, in una nota, è Il Segretario CISL FP per Abruzzo e Molise Vincenzo Mennucci. Nello specifico, la CCIAA di Pescara, dovrà recuperare 707 mila e 517 euro per il personale non dirigente e 118 mila 403 euro per i dirigenti. “L’Amministrazione camerale pescarese, in data 16 marzo – illustra Mennucci – ha pubblicato sul proprio albo pretorio informatico la determina del Segretario Generale n. 25 con la quale si adotta il piano di recupero decennale che, dal 2012 al 2021 prevede un recupero annuale sui fondi del personale non dirigente di 70 mila euro”.

Ed è la stessa sigla sindacale l’ente camerale di far “accollare” ai propri dipendenti fino al 2021 il recupero delle somme derivanti da una “mala gestio” generata da altri: “Infatti, nello specifico la relazione ispettiva del M.E.F.,”, prosegue Mennucci, “individua con certezza le responsabilità dell’errato utilizzo del fondo, imputandole dal 2001 al 2005 all’allora Amministrazione e Dirigenza, le quali, in ordine, hanno omesso il controllo politico ed il controllo economico finanziario non sottoscrivendo gli obbligatori contratti con le OO.SS. e la R.S.U., essi, infatti, venivano semplicemente predisposti a cura dell’Ufficio ragioneria ed allegati alla documentazione posta a corredo del bilancio di previsione. Inoltre, sempre dalla relazione ispettiva, è emerso che, la composizione della delegazione trattante di parte pubblica è stata costituita in contrasto al CCNL del 1999, il quale prevede che la delegazione sia costituita da dirigenti e funzionari dell’Ente, invece presso la Camera di Commercio di Pescara, era presieduta dall’allora Presidente camerale. Quindi il Presidente dell’epoca, in un primo momento partecipava al negoziato e, successivamente, autorizzava la sottoscrizione del testo contrattuale decentrato in qualità di componente della Giunta camerale, rendendo praticamente tutti i contratti sottoscritti nulli. Tale comportamento ha ricevuto anche un avallo giurisprudenziale in una sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 24/01/2001, secondo cui la previsione in tema di composizione delle delegazioni trattanti operata dal CCNL del 1999 si pone come inderogabile”.

 

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