La battaglia legale è stata portata avanti dagli avvocati Maria Teresa di Rocco e Silvia Catalucci del Foro dell’Aquila, che nel 2010 avevano deciso di intraprendere l’azione civile anzichè quella penale, nei riguardi della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri perché la Commissione Grandi Rischi è organo consultivo della stessa. Il risarcimento delle parti offese – i famigliari delle vittime – non è stato suddiviso in parti uguali, ma in base ai danni subiti.
“Accertata quindi almeno potenzialmente l’idoneità delle dichiarazioni del De Bernardinis ad incidere causalmente sulla condotta dei cittadini dell’Aquila, si tratta di verificare in questa sede, se tale efficacia causale sia stata anche dimostrata, all’esito dell’istruttoria civile, nei confronti degli attori non costituitisi parte civile nel processo penale”: così si legge nella sentenza del giudice del Tribunale civile dell’Aquila.
Quelle frasi rassicuranti erano state rese una settimana prima dell’evento catastrofico del sisma dell’Aquila il 6 aprile del 2009, (309 morti migliaia di feriti e decine di migliaia di sfollati) dall’ex numero due del Dipartimento di protezione civile, che secondo lo stesso Tribunale condizionò le abitudini della stessa popolazione che rimase in casa invece di trovare riparo all’esterno.
“In particolare Bernardo De Bernardinis – si legge in un passaggio della sentenza – aveva affermato a proposito dello sciame sismico che ‘non c’è pericolo, l’ho detto anche al sindaco, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole, perciò, uno scarico di energia continuo..’, tali dichiarazioni sono state ritenute in sede penale idonee ad incidere sul comportamento dei cittadini e conseguentemente siccome frutto di negligenza, imperizia, ed imprudenza anche a fondare la responsabilità penale dello stesso e la conseguente condanna del responsabile civile odierno convenuto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime”.
“Infatti – evidenzia il giudice Baldovino De Sensi – è stato ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva ed ha avuto la concreta possibilità di verificare la correttezza dell’operato degli imputati sia in ossequio a precisi doveri normativi sia in applicazione delle generiche regole di diligenza prudenza e perizia. Tale dovere di controllo si esplicava certamente nei confronti del De Bernardinis stante il suo ruolo di Vice Capo Dipartimento Nazionale di protezione civile, organo facente capo proprio alla Presidenza del Consiglio dei ministri”.