Questa mattina è stata pubblicata l’ordinanza del Tar dell’Aquila per decidere sull’istanza della Santa Croce S.r.l. volta ad ottenere la revoca del provvedimento con cui il medesimo Tar aveva disposto qualche giorno prima l’intervento del Comune di Canistro in giudizio.
La vicenda si inserisce nell’ambito del procedimento che vede la società Acqua Minerale San Benedetto S.P.A. contrapposta alla Regione e alla Santa Croce S.r.l. per l’annullamento della determina regionale di aggiudicazione della gara per la concessione della Fonte Sant’Antonio-Sponga di Canistro.
La San Benedetto, con il ricorso iniziale, aveva censurato, tra l’altro, la condotta della Commissione di gara e del RUP, dr. Enzo Franco De Vincentiis, per aver proceduto all’aggiudicazione della gara alla Santa Croce senza aver dato seguito alla segnalazione del Comune di Canistro in ordine all’irregolarità fiscale della società Santa Croce.
Il Tar ha voluto vederci chiaro ed ha disposto in data 25 marzo scorso l’intervento del Comune, in quanto, si legge nell’ordinanza, “interlocutore necessario vista la rilevanza sostanziale della sua posizione derivante dal provvedimento di aggiudicazione, anche al fine di acquisire dallo stesso informazioni utili su contenuto e termini del procedimento di verifica dei requisiti”.
La Santa Croce si è opposta all’iniziativa del Tar, ritenendo lo strumento della chiamata in giudizio abnorme ed irrituale. Ma gli eventi travolgevano la difesa della Santa Croce, poiché l’avvocatura distrettuale dello Stato (rappresentata dall’avv. Anna Buscemi), per conto della Regione, produceva in giudizio una nota del 6 aprile scorso, indirizzata all’Agenzia delle Entrate dell’Aquila, in cui emerge che durante la gara per l’aggiudicazione la Commissione e lo stesso RUP già conoscevano dell’irregolarità fiscale della Santa Croce mediante implementazione diretta sul portale informatico dell’ANAC, da cui risultava che la verifica di regolarità, effettuata alla data di elaborazione del 27/03/2020 “… ha dato esito Negativo – La posizione è risultata irregolare”.
Il Sindaco di Canistro, dr. Angelo Di Paolo, conferiva intanto il mandato agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia per ottemperare l’ordine del Giudice di intervento in giudizio.
I legali si costituivano replicando all’opposizione della Santa Croce e allegando i documenti provanti l’irregolarità fiscale come accertata dall’Agenzia delle Entrate sia di Pescara sia di Roma per centinaia di migliaia di Euro, peraltro trasmessi dal Comune alla Commissione di gara e al RUP già nel settembre 2019, con successivi solleciti, mai riscontrati dalla Commissione di gara e dal RUP.
Anche per questi motivi il Collegio del Tar, presieduto da Umberto Realfonzo e composto dai Giudici Giovanni Giardino e Mario Gabriele Perpetuini, ha rigettato l’istanza di revoca della Santa Croce, affermando che “a seguito della notifica del ricorso introduttivo ad opera della società ricorrente, il Comune di Canistro si è costituito in giudizio depositando memorie e producendo documenti utili ai fini del decidere, raggiungendosi così lo scopo a cui l’ordinanza era volta”, tanto che – aggiunge – il potere di revoca e modifica dell’ordinanza è da quel momento sottratto allo stesso Collegio.
Il Sindaco di Canistro Di Paolo ha accolto con favore l’iniziativa del Tar affermando che “l’iniziativa del Tar di chiamare in giudizio il Comune si è dimostrata quanto mai opportuna, ed anzi necessaria, in quanto solo ora finalmente si scoprono le carte. E’ inquietante costatare che i Commissari e il RUP conoscevano già da tempo che le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate di ordine fiscale erano negative per la Santa Croce eppure abbiano proceduto all’aggiudicazione della gara alla Santa Croce.
Ora ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità e il Comune si rivolgerà alle Autorità competenti per accertare eventuali responsabilità amministrative, penali e contabili, soprattutto se neanche ora il RUP assuma le determinazioni conseguenti al fine di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione della gara. A tal fine, essendo le dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate fidefacienti, andranno semplicemente applicate le disposizioni del codice degli appalti che sanciscono l’immediata esclusione dell’operatore economico che non si trovi in regola alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.