Negata la musica ai detenuti in regime di 41-bis: le motivazioni del tribunale

Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila aveva accolto la richiesta di un detenuto sotto il regime del 41 bis, un esponente della Camorra, il quale aveva chiesto di poter ascoltare musica tramite lettore musicale. La Cassazione ha annullato quella decisione.

Nel penitenziario di Preturo, un camorrista rinchiuso sotto regime del 41 bis – anche detto “carcere duro” – aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di poter ascoltare musica tramite un apparecchio adatto allo scopo, un lettore musicale o simile. Il tribunale, con sorpresa di molti, aveva acconsentito.

uomo in manette
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Ora però la decisione è stata annullata dalla Cassazione a seguito dell’accoglimento di un ricorso effettuato dal ministero della Giustizia. Il detenuto non potrà ascoltare musica e le motivazioni parlano di legittimità del “provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali“.

Niente musica per chi deve scontare il 41 bis

Il 41 bis è un regime di detenzione dedicato a criminali particolarmente pericolosi che si sono macchiati di reati abietti, ad esempio terroristi ed esponenti di organizzazioni criminali, quali ‘Ndrangheta o Camorra. I detenuti del 41 bis vengono isolati, controllati 24 ore su 24 e non possono tenere oggetti personali in cella.

lettore musicale
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In un regime detentivo di questo tipo, appare in controtendenza poter ascoltare musica, eppure il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila aveva accolto la richiesta di un camorrista rinchiuso nel penitenziario di Preturo che aveva chiesto un lettore musicale. Ebbene, per la Cassazione, accettare è stato un errore.

Il detenuto sotto regime 41 bis non può ascoltare musica, ecco uno stralcio delle motivazioni della Cassazione: “È legittimo il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti“.

Non si tratta, pertanto, di negazione di un eventuale diritto del detenuto, ma di una misura che va a garantire anche la sicurezza all’interno dell’istituto. Infatti, sempre nelle motivazioni si legge quanto segue: “Nel caso concreto ora in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non emerge che il tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione dei suddetti princìpi. Le affermazioni contenute nell’ordinanza, circa le operazioni di messa in sicurezza – che il personale di polizia penitenziaria è chiamato a eseguire in materia – non dimostrano che sia stata adeguatamente valutata la loro incidenza sull’effettiva organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali“.

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