La Stazione Ornitologica Abruzzese si oppone alla richiesta di archiviazione del Pubblico Minestro in merito all’incendio a Fonte Vetica – Campo Imperatore della agosto 2017.
Per l’associazione furono evidenti le inadempienze e le omissioni, a partire dall’autorizzazione necessaria in base al TULPS, dai piani sulla sicurezza (cd circolare Gabrielli) e dalla Valutazione di Incidenza Ambientale.
Per la SOA non aver appiccato direttamente il fuoco non solleverebbe dalle responsabilità sulla mancata prevenzione e sulla scarsa capacità di intervento rapido per un evento in un parco nazionale e con 30.000 persone.
La Stazione Ornitologica Abruzzese, difesa dall’Avvcato Fausto Corti, ha confermato oggi durante l’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari Guendalina Buccella l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal PM sulle indagini riguardanti l’incendio di agosto 2017 a Fonte Vetica – Campo Imperatore il giorno della Rassegna degli Ovini, per le questioni attinenti le eventuali responsabilità da parte di organizzazione ed enti a vario titolo coinvolti.
“Il procedimento, diverso da quello relativo ai campeggiatori che avevano provocato il vasto incendio, era nato – spiega la SOA – da un esposto dall’associazione che aveva sollevato forti dubbi sulle modalità organizzative, a partire dalla mancanza di Valutazione di Incidenza Ambientale in pieno parco nazionale, sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale, per un evento con 30.000 persone. Il PM, nonostante la Polizia giudiziaria avesse riscontrato pesanti anomalie e segnalato al Magistrato quelle che apparivano gravi omissioni da parte di responsabili di strutture pubbliche, con uno scarno provvedimento di una pagina ha chiesto l’archiviazione sostenendo che non vi fossero elementi per accertare responsabilità di altri soggetti per quanto accaduto”.
La SOA a quel punto ha consultato tutti gli atti d’indagine e ha presentato il 25 giugno 2018 una corposa e dettagliata opposizione all’archiviazione sostenendo che non sono state rispettate almeno 5 norme/piani centrali per quanto riguarda sia per la corretta organizzazione e gestione degli eventi sia per la mitigazione/prevenzione dei potenziali impatti ambientali con conseguenze rilevanti per quanto riguarda la prevenzione e la gestione degli incendi:
1)Autorizzazione ex Art.68 del T.U.L.P.S. (e Art.80 sull’anti-incendio);
2)Verifica requisiti anti-incendio ex D.M.261/1996;
3)Circolare 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Cd. Circolare Gabrielli) e circolari conseguenti relative ai piani di emergenza in caso di grandi manifestazioni;
4)Valutazione di Incidenza Ambientale ex D.P.R.357/1997;
5)Piano Anti-incendio Boschivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Art.8 Legge 353/2000), neanche richiamato nella scarna autorizzazione dello stesso Ente Parco nonostante prevedesse tutta una serie di precauzioni per la prevenzione e l’immediato intervento in caso di incendio.
Per quanto riguarda il primo punto nella documentazione allegata alla richiesta di archiviazione addirittura non si riscontra l’esistenza di una richiesta di autorizzazione ex art. 68 del T.U.L.P.S. bensì: una mera richiesta autorizzativa al Parco nazionale, non competente in materia di spettacoli se non per la parte ambientale; una nota di semplice comunicazione (lettera della Camera di Commercio del 28/06/2017, allegato n.2 dell’informativa della P.G.) a Questura, Prefettura, Vigili del Fuoco Comando Provinciale dei Carabinieri priva di qualsiasi elemento tecnico previsto dalle norme in materia (come le prescrizioni della cd. Circolare Gabrielli; si veda sotto).
Secondo l’associazione ambientalista non solo mancherebbe una richiesta formulata nei termini di legge ma manca anche la specifica e connessa autorizzazione!
“A mero titolo di esempio – aggiunge – la cosidetta Circolare Gabrielli imponeva una lunga serie di obblighi, tra cui: piani di emergenza, soprattutto per l’anti-incendio, sopralluoghi preventivi, verifica delle vie di fuga e di immediato intervento, la necessità di altoparlanti per invitare i partecipanti a comportamenti adeguati, ripartizione delle aree, indice/limiti di affollamento ecc. Prevedeva Servizi di Security indispensabili secondo la circolare, balzano agli occhi quelli relativi al personale di prevenzione, che dovevano essere espressamente previsto (in questo caso per far spegnere immediatamente fuochi non autorizzati come quello da cui è partito l’incendio). Anche le più piccole sagre hanno dovuto fare i conti con gli obblighi della circolare. A fronte di tutto ciò (e delle altre incombenze) dagli atti è emerso che il servizio anti-incendio consisteva, esclusivamente per le sole aree parcheggio (!), in numero 4 estintori a mano e 15 flabelli totalmente e palesemente insufficienti per un evento con 30.000 persone e migliaia di auto (stimate in 5-6.000 al momento della richiesta di autorizzazione). Il tutto in un ambiente siccitoso! Insomma, se da un lato è pacifico che l’incendio in questione sia partito a causa di una condotta inopportuna di un gruppo di cittadini, dall’altro sia la mancata prevenzione dell’evento sia le conseguenze catastrofiche dello stesso, durato due settimane, sono riconducibili, a nostro avviso, a gravissime omissioni ed inadempienze nella filiera autorizzativa. Basterà ricordare per analogia quanto accaduto a Torino, dove ovviamente non è stato certo il sindaco della Città, che neanche era presente all’evento, a scatenare il panico tra la folla a piazza San Carlo in occasione della proiezione della finale di Champions League; nonostante ciò la Magistratura ha ovviamente posto la dovuta attenzione, con richiesta di rinvio a giudizio per numerosi rappresentanti delle autorità pubbliche a vario titolo coinvolte, a quelle omissioni e inadempienze che: hanno impedito di prevenire la problematica che si è verificata; non hanno reso possibile di contenerne gli effetti nefasti. In questo caso si tratta di un incendio partito da un barbecue attivato: a pochi metri dalla strada asfaltata; in piena visibilità da chilometri (con un binocolo poteva essere osservato almeno da 2-3 km); nell’ambito di una manifestazione prevista da mesi; in un orario centrale della giornata; su una prateria facilmente percorribile da qualsiasi mezzo antincendio”.
Tale situazione, facilmente gestibile e addirittura prevenibile se fossero state rispettate le norme in materia di sicurezza, si è trasformato in un incendio di immani dimensioni e della durata di due settimane che è arrivato a coinvolgere anche il bosco distante centinaia di metri, fino a sfiorare anche il disastro con la caduta di un elicottero dei VV.FF. coinvolto nello spegnimento! A nostro avviso, vi sono molteplici le domande da porsi con lo svolgimento di ulteriori indagini. Con la puntuale attuazione delle norme relative alla sicurezza e all’organizzazione di eventi era possibile: prevenire l’evento stesso, cioè evitare l’accadimento in radice? evitare conseguenze così disastrose limitando e circoscrivendo i danni? A nostro avviso la risposta, basata sulla lettura di tutti gli atti a disposizione, è per entrambe: sì!”, conclude la SOA.