È quanto scrivono i giudici della Cassazione, spiegando perchè, il 9 gennaio scorso, hanno dichiarato inammissibile il ricorso del pm dell’Aquila e confermato il non luogo a procedere “perchè il fatto non sussiste” dall’accusa di tentato abuso di ufficio per Denis Verdini e Riccardo Fusi.
Secondo l’accusa, il deputato del Pdl aveva posto “intenzionalmente in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé e al costruttore Fusi, presidente e socio di riferimento della Btp spa, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e favorendolo nelle attività a L’Aquila del Consorzio Federico II per l’aggiudicazione degli appalti”.
Tra le condotte che erano state contestate a Verdini, quella di “aver accompagnato” Fusi a Palazzo Chigi dall’allora sottosegretario Gianni Letta “per raccomandargli la possibilita’ di lavorare”, aver “acquisito l’interessamento del presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi per ogni difficolta’ e in previsione della fase successiva a quella dell’emergenza, che sarebbe stata gestita dalla Regione, mettendo personalmente quest’ultimo in contatto con Fusi” ed essersi “interessato a che il carteggio relativo al Consorzio fosse trasmesso, attraverso il sottosegretario Gianni Letta, al Capo Dipartimento della Protezione civile (all’epoca dei fatti, ndr.) Guido Bertolaso”.
La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.5895 depositata oggi) ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura dell’Aquila contro la sentenza di proscioglimento, rilevando che le funzioni di parlamentare “si esplicano soltanto attraverso gli atti cosiddetti ‘di funzione’ che sono soltanto quelli relativi all’esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, vale a dire gli atti tipici del mandato parlamentare (preserntazione di disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni, relazioni, dichiarazioni), compiuti nei vari organi parlamentari o paraparlamentari (gruppi), con l’esclusione di quelle attivita’ che, pur latamente connesse con l’esercizio di tali funzioni, ne sono tuttavia estranee, quale l’attivita’ politica extraparlamentare esplicata all’interno dei partiti”. Ne consegue, si legge ancora nella sentenza, “che non possono farsi rientrare nell’attivita’ di parlamentare tutte quelle condotte che non possono vantare alcun collegamento funzionale con l’attività parlamentare, se non meramente soggettivo in quanto poste in essere da persona fisica che è ‘anche’ membro del Parlamento”. Dunque, “disconoscendosi nelle vicende in esame l’esercizio dell’attività propria del pubblico ufficiale, viene anche meno l’esistenza in capo al Verdini dell’obbligo di astensione e la sua violazione in ragione delle cointeressenze private con Fusi”.