La donna, vedova, si è rivolta all’avvocato Lucia Esposito, del Foro di Pescara. È proprietaria di due immobili ad uso abitativo, uno a L’Aquila, l’altro a Caserta, oltre alcuni appezzamenti di terreni in provincia dell’Aquila e due conti correnti su uno dei quali viene addebitata la pensione.
“Prima di fare redigere il documento alla signora (il Codice prescrive che sia redatto per intero di pugno dall’interessato)” spiega il legale “ho consultato, per scrupolo, il notaio Stefano Sabatini di Ancona che si era occupato di un caso simile e che mi ha confermato la possibilità giuridica della cosa. Tengo a precisare, però, che un lascito al solo animale è nullo, visto che non hanno capacità giuridica. Ma con l’intermediazione, diciamo così, di una persona, i casi sono molto diffusi. Si tratta di uno ‘stratagemma legale’ (alcuni Paesi come gli Stati Uniti non ne hanno bisogno perchè l’animale può essere nominato direttamente erede) in forza del quale ai fini della validità del lascito (indiretto) a favore dell’ animale domestico, è necessario nominare un erede o un legatario, sul quale graverà l’onere di provvedere alla cura ed alla tutela dell’amato animale domestico nel rispetto del comma 2 dell’articolo 631”.
La signora Nicolina ha nominato l’avvocato esecutore testamentario con facoltà di divulgare il contenuto delle disposizioni testamentarie anche prima della sua morte.