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Terremoto L’Aquila, Cassazione: ‘Manutenzione errata nella Casa dello Studente’

L’Aquila. La Casa dello studente, a L’Aquila, era destinata a crollare sotto il sisma che il 6 aprile del 2009 ha devastato il capoluogo abruzzese perchè ancora prima dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2000, l’edificio era stato totalmente, e pericolosamente, modificato rispetto al progetto originario e alla iniziale destinazione d’uso.

Tuttavia i tre ingegneri che ne curarono la ristrutturazione nel 2000, e l’architetto responsabile del collaudo, avrebbero dovuto controllare i nuovi carichi di peso che gravavano sull’edificio – costruito nel 1965 dalla casa farmaceutica Angelini – e la tenuta statica, prima di eseguire gli interventi che avevano progettato e che “hanno aggravato gli effetti del crollo” nel quale morirono sette studenti e il portiere dello stabile.

Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni – depositate oggi dalla Quarta sezione penale e relative all’udienza svoltasi lo scorso 11 maggio – del verdetto che ha confermato le condanne a quattro anni di reclusioni per gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rosicone, e a due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani, il presidente della Commissione collaudo dell’Azienda per il diritto agli studi universitari.

“Il progettista, ove si inserisca in una situazione in cui altri siano già intervenuti, è tenuto ad informarsi circa i pregressi interventi e, se del caso, a proporre o ad effettuare i necessari interventi di adeguamento”:

è il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte esaminando quanto è successo alla Casa dello studente, un principio applicabile a tutti i disastri, come quello di Rigopiano, nei quali un evento naturale fa da detonatore a grossi errori di progettazione.

“Se è vero che non è addebitabile agli imputati la realizzazione di una variazione di uso dell’immobile Palazzo Angelini, poichè essi lo trovarono già adibito, e da tempo a studentato, è altrettanto innegabile che essi – scrive la Cassazione condividendo il verdetto di merito – subentrati, per così dire, in una situazione connotata da una variazione di uso, di fatto, ormai già realizzata da anni, hanno sicuramente trascurato che la Casa dello Studente è stata trasformata da edificio realizzato negli anni ’60 destinato ad abitazioni private, in una vera e propria struttura alberghiera, munita di tutte le relative dotazioni, che ne hanno palesemente stravolto l’originaria conformazione interna”.

“Il palazzo – sottolineano i supremi giudici sulla scorta della sentenza d’appello del 28 aprile 2015 – è stato in tutto e per tutto modificato, rimanendo tuttavia identico all’originale soltanto per ciò che attiene alle sue componenti statiche, rispetto alle quali nè i tre progettisti, nè il collaudatore si sono minimamente posti il problema se tutto quello che era stato realizzato, con le radicali e totali modificazioni conseguitene, fosse ancora compatibile con quanto era stato progettato e valutato quasi quaranta anni prima e per tutt’altra destinazione”.

La Cassazione osserva che si sapeva che L’Aquila era da sempre, “e comunque da prima del 1965, a rischio sismico” e per questo il sisma del 6 aprile “è stato motivatamente ritenuto non imprevedibile nè eccezionale”.

“E’ irrilevante, nel concreto contesto emerso, la regolarità o meno dei lavori eseguiti prima degli interventi curati dagli ingegneri Pace, Centofanti e Rosicone: e va al riguardo affermato con la necessaria chiarezza che” – in base a quanto prescritto dalle norme del Ministero dei lavori pubblici del 1996 – “il limite percentuale di aumento dei carichi ammesso (non oltre il 20%) deve essere calcolato sull’assetto originario dell’edificio, rispetto al quale il progettista e il direttore dei lavori che si accingano a progettare ed a realizzare hanno, secondo logica elementare e prudenza, l’obbligo preliminare di verificare se si siano o meno verificati ‘medio tempore’ interventi, indifferentemente regolari o no, autorizzati o no, che abbiano, comunque, già alterato in maniera significativa gli originari equilibri”.

Confermato per i tre ingegneri anche il ‘no’ alle attenuanti generiche per “la gravità dei fatti, essendo l’immobile destinato ad ospitare giovani, e sulla non emersione di elementi positivamente apprezzabili” per concedergli il beneficio.

Per quanto riguarda la responsabilità di Sebastiani, ad avviso della Cassazione, “risulta tranciante il rilievo, pure correttamente svolto dai giudici di merito, secondo cui la licenza edilizia rilasciata dal Comune di L’Aquila in data 28 dicembre 1999 richiedeva il collaudo statico dell’immobile, che nessuno risulta avere svolto”.