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L’Aquila, affitti concordati: come ottenere la proroga

L’Aquila. In vista della scadenza dei contratti di affitto concordato previsti dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri, il servizio Assistenza e Politiche abitative del Comune dell’Aquila ha reso noto le modalità per ottenere le eventuali proroghe. Seguendo le disposizioni dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri, occorrerà innanzitutto l’assenso del proprietario a proseguire il rapporto di locazione. Mancando questo, il contratto non potrà essere rinnovato.

L’assenso si intende prestato con la firma, da parte di proprietario e affittuario, di un modello disponibile nell’ufficio di via Rocco Carabba, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30.

In presenza di tutti gli altri presupposti di legge, la proroga verrà confermata dal Comune con un’annotazione in fondo alla copia dei contratti. Una volta sottoscritta la proroga, l’affittuario può comunque recedere dal contratto di locazione, anche prima del ritorno all’agibilità della propria abitazione principale.

Sia che non voglia più dar seguito al contratto, sia nel caso in cui si voglia recedere, l’affittuario ha diritto solo al contributo per la autonoma sistemazione, se possiede i requisiti, con esclusione di ogni altro beneficio, compreso quello legato alla possibilità di richiedere in locazione uno degli appartamenti del Fondo immobiliare.

L’ordinanza ha comunque previsto due limiti ai contratti di affitto concordati: il 30 giugno per coloro che al 6 aprile 2009 abitavano in una casa classificata B o C, il 31 dicembre per chi, sempre fino al giorno del terremoto, viveva in un’abitazione classificata E.

Stesso termine è stato stabilito per casi particolari, previsti dall’articolo 13 dell’ordinanza. Naturalmente, tale proroga vale solo per chi ha ancora i requisiti per poter ottenere l’assistenza. L’ufficio, infine, sta procedendo alla risoluzione dei contratti per coloro che provengono da case B e C, nel caso in cui è scaduto il termine rispettivamente di sei o sette mesi, in ragione di quanto previsto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3827 e 3851.

Per quanto riguarda il contributo di autonoma sistemazione, il servizio Assistenza e Politiche abitative ricorda che la stessa ordinanza n. 3917 ha limitato al 30 giugno il contributo di autonoma sistemazione per coloro che hanno le abitazioni classificate con esito di agibilità B o C, tranne i casi delle unità immobiliari comprese in aggregati edilizi o situate all’interno delle perimetrazioni dei centri storici, oppure ancora con esito di agibilità reso noto dopo la pubblicazione dell’ordinanza. In questo caso, la cessazione dell’erogazione del contributo di autonoma sistemazione è stata fissata al 31 dicembre di quest’anno, come per tutti coloro che abitavano in alloggi classificati E in seguito al sisma. Anche in questo caso, va verificata la permanenza dei requisiti.