L’Aquila. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di L’Aquila che ha respinto la richiesta di revocare il ‘no’ al risarcimento avanzato, nei confronti del Ministero della Salute, dalla madre di un ragazzo autistico che sosteneva che la salute del figlio era stata danneggiata per effetto della vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di Appello dell’Aquila che ha respinto la richiesta di revocare il ‘no’ al risarcimento avanzato, nei confronti del Ministero della Salute, dalla madre di un ragazzo autistico la quale sosteneva che la salute del figlio era stata danneggiata per effetto della vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite.
La Suprema Corte ha ritenuto che la corte abruzzese, nell’escludere il nesso tra autismo e vaccinazione, “ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti di ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati”. Tutti e quattro gli esperti consultati dai magistrati della Corte di Appello “avevano escluso la sussistenza del nesso causale” tra questa malattia e la vaccinazione, con l’unico distinguo per cui secondo alcuni l’autismo deriva da “una interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina”, mentre secondo altri c’è una “indicazione di multifattorialità nella eziopatogenesi di tale disturbo”.
In nessun caso, dunque, la ‘colpa’, in base alle risultanze del ‘consulto’ di esperti che si sono pronunciati in questo giudizio, è ascrivibile alle vaccinazioni. Ad avviso della Cassazione, inoltre, la Corte di Appello “ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e così della adeguatezza dell’indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalità, tra cui quella nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del cosiddetto spettro autistico”.
In particolare, con questo verdetto – sentenza 12427 depositata oggi dalla Sezione lavoro – è stato rigettato il ricorso della signora Carmela P., madre e amministratrice di sostegno di un ragazzo nato nel 1999, che aveva sviluppato la patologia autistica, contro il ministero della Salute chiamato in causa dalla domanda di indennizzo in base alla legge n.210 del 1992 che assegna un ‘ristoro economico’ in favore delle persone danneggiate in maniera “irreversibile” da trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie ed emoderivati. In primo grado, anche il Tribunale di Pescara aveva respinto questa richiesta, e lo stesso aveva fatto la Corte aquilana, una prima volta, nel 2012, e una seconda volta nel 2013, sbarrando il passo alla richiesta di “revocazione” del ‘no’ all’indennizzo.