Un termine che decorre dalla data di comunicazione o di pubblicazione del contributo definitivo e oltre il quale si perde ogni forma di assistenza, ossia ospitalità alberghiera e contributo di autonoma sistemazione. A meno che il direttore dei lavori non chieda e ottenga una proroga dai Comuni, motivata e documentata.
”Non vorremmo arrivare alla revoca dei benefici assistenziali” ha detto Cialente “ma è necessario rispettare le scadenze che le ordinanze ci impongono. Si facciano le dovute pressioni sui direttori dei lavori e sulle imprese affinché completino i lavori nei tempi prescritti; si presti attenzione ai contratti qualora prevedano indennizzi da parte delle imprese stesse in caso di ritardi; si inseriscano delle clausole per il risarcimento danni in caso di inadempimenti o ritardi di chi fa i lavori. E’ giusto che le opere di riparazione degli edifici procedano con una certa speditezza, perché è importante il recupero del patrimonio abitativo, ma anche che i cittadini siano tutelati da eventi riconducibili alle manchevolezze delle imprese, cui loro sono estranei”.
Il vice Commissario ricorda infine che la data di comunicazione della conclusione delle opere da parte del direttore dei lavori coincide con il ripristino dell’agibilità sismica, con la conseguente cessazione, dopo 15 giorni, dell’assistenza alberghiera e del contributo di autonoma sistemazione, dopo 45 giorni.