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Università L’Aquila, Tiberti replica alla nota difensiva dell’ex rettore Di Orio

L’Aquila. ‘Conoscendo Ferdinando Di Orio, non ho mai dubitato che avrebbe tentato di far apparire quasi come una vittoria anche una condanna per un gravissimo reato.

Non mi stupisce neppure il suo ottimismo sull’esito del giudizio di appello, visto che nel corso delle indagini preliminari si diceva certo dell’archiviazione; che dopo la richiesta di rinvio a giudizio si diceva certo del proscioglimento in udienza preliminare; che dopo il rinvio a giudizio ha continuato a dichiararsi certo dell’assoluzione in primo grado.

Probabilmente dopo la condanna in appello, si dichiarerà assolutamente fiducioso nella Cassazione. A lui lascio le sue speranze, tenendomi le mie certezze’.

Lo afferma il professor Sergio Tiberti, che avrebbe subito un tentativo di concussione dall’ex rettore dell’Università dell’Aquila, Ferdinando Di Orio, condannato dal Tribunale di Roma a tre anni di reclusione.

‘Per quanto attiene al merito della sentenza di condanna, preferisco non addentrarmi in poco utili disquisizioni, riportandomi letteralmente al testo della decisione, la cui lettura è più interessante ed illuminante di qualunque comunicato:

1) Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara DI ORIO FERDINANDO colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 319 quater c.p., così diversamente definiti i fatti contestati nell’imputazione, limitatamente al periodo successivo al 25.1.06 e, ritenuta la continuazione, con le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2) Dichiara l’imputato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni ed estinti i rapporti di lavoro di cui all’art. 32 quinquies c.p.
3) Visto l’art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere in ordine alla residua contestazione essendo il reato estinto per prescrizione.
4) Ordine la confisca di beni o somme di denaro di cui l’imputato abbia la disponibilità fino alla concorrenza dell’importo di € 84.761.
5) Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., ogni ulteriore domanda rigettata, condanna l’imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile, TIBERTI SERGIO, da liquidarsi in separata sede, condannando sin d’ora l’imputato al pagamento in favore della medesima parte civile di una provvisionale di € 18.693 ed alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 8.000, oltre accessori di legge’.