L’Aquila: Grandi Rischi, le motivazioni della Corte d’Appello

L’Aquila. “La condotta colpevole di De Bernardinis ebbe incidenza causale diretta nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle due scosse ‘premonitrici'”.

È uno dei passaggi della sintesi delle motivazioni della sentenza di appello del processo alla Commissione Grandi Rischi, depositata alla Corte d’Appello dell’Aquila.

Bernardo De Bernardinis, della Protezione civile, avrebbe rassicurato gli aquilani sulla non possibilita’ di una forte scossa sismica a L’Aquila che invece, dopo mesi di sciami sismici, ci fu il 6 aprile del 6 aprile 2009. E’ questa, in sintesi, la motivazione dei giudici della Corte d’Appello dell’Aquila, depositata stamani, che lo scorso 10 novembre, lo avevano condannato, rideterminando la pena, a due anni di reclusione (sospesa). In particolare era stato ritenuto colpevole dei reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose ed assolto per altri. Da qui la riduzione della pena. In tutto gli imputati erano sette, tutti componenti la commissione Grandi Rischi, organo consultivo della presidenza del Consiglio dei ministri. Oltre a De Bernardinis alla sbarra erano finiti Giulio Selvaggi, Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Claudio Eva e Michele Calvi. Tutti, tranne De Bernardinis, furono assolti mentre in primo grado erano stati condannati a sei anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni colpose. Il terremoto, che si verifico’ alle 3 e 32 del mattino, provoco’ 309 vittime. “La condotta colpevole di De Bernardinis (all’epoca braccio destro di Guido Bertolaso, capo Dipartimnto della Protezione cicile nazionale ndr) – scrivono i giudici – ebbe l’incidenza causale diretta (per ritenere la quale non e’ necessario fare ricorso al ‘modello delle rappresentazioni sociali’, la cui validita’ scientifica non ha trovato alcuna conferma) nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle prime due scosse, poi definite ‘premonitrici’, della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 poiche’ le stesse sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e conseguentemente ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma”.

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata meriti di essere integralmente riformata in ordine alle posizioni degli imputati Barberi, Boschi, Selvaggi, Calvi, Eva e Dolce, da trattare unitariamente, nei confronti dei quali deve pronunciarsi sentenza liberatoria con la formula “perche’ il fatto non sussiste” e, parzialmente in ordine alla posizione dell’imputato De Bernardinis”. E’ uno dei passaggi della sintesi delle motivazioni della sentenza di Appello del processo alla Commissione Grandi Rischi, depositata questa mattina negli uffici della Corte di Appello dell’Aquila. “Con riguardo ai primi – si legge nel dispositivo – infatti, ritiene la Corte che la pur imponente istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere un sicuro convincimento di responsabilita’ in ordine alla stessa sussistenza del fatto contestato, trattandosi di condotta esente da colpa con riferimento alla ‘valutazione’ e comunque inidonea ad integrare l’antecedente causale degli eventi, insussistente con riferimento alla ‘informazione’; con riferimento all’imputato De Bernardinis, invece, estraneo alla condotta di ‘valutazione’, sono ravvisabili profili di colpa generica, sub specie di negligenza e imprudenza, in relazione alla condotta di ‘informazione’, con riconoscimento del nesso causale in ordine ai decessi di alcune delle vittime indicate nell’imputazione”. Il collegio giudicante e’ stato presieduto da Fabrizia Ida Francabandera, a latere Carla De Matteis e Marco Flamini, mentre l’accusa e’ stata sostenuta dal Pg, Romolo Como che aveva chiesto la conferma della sentenza di condanna in primo grado. L’organo consultivo della presidenza del Consiglio dei ministri e’ stato condannato nella sua composizione del 2009 per aver compiuto analisi superficiali e aver dato false rassicurazioni agli aquilani prima del 6 aprile 2009, causando la morte di 29 persone quelle per le quali i familiari delle vittime si sono costituiti parti civili. I condannati in primo grado (ottobre 2012) a sei anni di reclusione ciascuno per omicidio colposo e lesioni personali colpose sono Franco Barberi, all’epoca presidente vicario della commissione Grandi rischi, Bernardo De Bernardinis (l’unico che e’ stato sempre presente in aula in tutte le udienze), gia’ vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile, Enzo Boschi, all’epoca presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica all’Universita’ di Genova e Mauro Dolce, direttore dell’ufficio rischio sismico di Protezione civile.
Il primo capitolo affrontato dal collegio della Corte d’Appello nelle motivazoni della sentenza alla commissione Grandi Rischi e’ quello sulla riunione tenutasi all’Aquila con i sette membri dell’organismo, una settimana prima dell’evento catastrofico. A tal proprosito “La Corte ritiene che la riunione del 31 marzo 2009 non risponda a nessuno dei criteri legali che valgono ad identificarla come riunione della Commissione nazionale Grandi Rischi. Infatti, benche’ tutti gli imputati siano accusati a pari titolo in relazione alla indicata qualifica formale (‘tutti componenti della Cgr’) deve affermarsi che solo gli imputati Barberi, Boschi, Calvi ed Eva erano componenti effettivi della Cgr, sulla base della normativa vigente (art.4 DL 245/06, convertito in L 21/06 e conseguente Dpcm n 23582/06) dalla quale risulta la nomina del primo (Barberi) quale presidente vicario, in virtu’ della sua storia professionale, del secondo (Boschi) in qualita’ di Presidente dell’Ingv, del terzo e del quarto (Calvi ed Eva) in qualita’ di docenti universitari, esperti di rischio sismico. Quanto agli altri tre imputati – prosegue il collegio – deve dirsi che: De Bernardinis, partecipo’ alla riunione in qualita’ di vice capo del Dpc (il cui capo Bertolaso, aveva indetto la riunione) e in tale veste rappresentava la massima autorita’ di protezione civile, interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico; era, pertanto, funzionalmente estraneo alla Cgr ed infatti si limito’ ad introdurre i temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta, e poi a presiedere la conferenza stampa; Selvaggi partecipo’ alla riunione su iniziativa del professore Boschi da questi invitato in qualita’ di Direttore del centro nazionale Terremoti dell’Ingv e fu infatti indicato a verbale quale ‘accompagnatore’ di Boschi; Dolce – spiega sempre il collegio dei giudici di Appello – direttore dell’Ufficio Rischio Simico del Dpc era anch’egli funzionalmente estraneo alla Cgr pur se partecipo’ alla condotta di valutazione. Ne consegue che in assenza di numero legale di dieci componenti in coerenza con le effettive modalita’ di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal capo del Dpc Bertolaso soltanto ai quattro componenti la Cgr ‘esperti del settore rischio sismico’) e con lo sviluppo della discussione, la riunione va ricondotta al paradigma delle ‘ricognizioni, verifiche e indagini’ che ‘in ogni momento’ il Capo del Dpc puo’ richiedere ai componenti della Cgr (art.3, c. 10 Dpcm 23582/06). Consegue altresi’ che il contributo di ogni partecipante alla riunione, in assenza di una deliberazione collegialmente assunta, debba essere analizzato, per la verifica dell’accusa di valutazione ‘approssimativa, generica e inefficace’ per quello che effettivamente e’ stato, cosi’ come risulta dalla verbalizzazione effettuata nell’occasione (bozza di verbale, redatta sulla base di appunti presi nel corso della riunione, e verbale ufficiale sottoscritto e reso pubblico il 6 aprile 2009, dopo il sisma) nonche’ dalle dichiarazioni dei testi presenti: Stati, Cialente, Salvatore, Leone, Del Pinto, Braga e degli stessi imputati”.

Sempre in relazione alla riunione del 31 marzo della Commissione Grandi Rischi, i giudici di Appello evidenziano come “l’oggetto della riunione non puo’ che essere desunto dalla lettera di convocazione, con la quale si chiedeva ‘una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia dell’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15.38 locali’ e cio’ in contraddizione con l’imputazione che indica come ‘obiettivo’ della riunione la diversa finalita’ di informare la cittadinanza sull’attivita’ sismica in corso, mediante l’innesto diretto nel capo d’accusa del testo del comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2009 dal Dpc (‘…con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunita’ scientifica sull’attivita’ sismica delle ultime settimane’)”. Secondo i giudici nell’istruttoria dibattimentale non si e’ “fornito alcun sostegno probatorio, sulla circostanza che tutti gli imputati (ad eccezione del De Bernardinis) avrebbero avuto diretta o indiretta conoscenza del comunicato, assumento volontariamente l’onere e l’obbligo di informare direttamente i cittadini del contenuto delle loro valutazioni, in adesione al ritenuto ‘mandato’ del capo del Dpc Bertolaso”. “L’analisi di quanto effettivamente detto nel corso della riunione – proseguono i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila nella sintesi delle motivazioni sulla sentenza – non consente di ritenere la sussistenza della condotta colposa relativa alla valutazione del rischio sismico, secondo l’accusa ‘approssimativa, generica e inefficace’, attribuita in cooperazione colposa a tutti gli imputati, ma riferibile in concreto ai soli Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce, non avendo De Bernardinis partecipato in alcun modo all’analisi delle questioni scientifiche, in coerenza con le sue competenze e il suo ruolo istituzionale”.

Sempre stando alle motivazioni “Il processo non offre, infatti, a parere della Corte, sostegno alcuno all’accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nel corso della riunione, cosi’ come verbalizzate e confermate dalle testimonianze dei presenti, il cui contenuto non e’ affatto assimilabile a quello dell’intervista televisiva rilasciata da De Bernardinis prima della riunione. E cio’ vale – evidenziano sempre i giudici d’Appello – tanto per i prfili di colpa generica, declinata nell’imputazione in tutti i tipi previsti dalla legge (negligenza, imprudenza, imperizia) quanto per quelli di colpa specifica, posti dal primo giudicie al centro del convincimento di responsabilita’. Ritiene la Corte che l’indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiche’ attiene, almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contradditoriamente abbandonate, alle modalita’ della trattazione, ritenuta ‘approssimativa, generica e inefficae’, e tralasci il merito, quello dell’erroneita’ della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell’accusa di omicidio colposo plurimo. L’unico concreto criterio utilizzabile nella fattispecie, e’ quello della colpa generica, ipotizzabile, tuttavia, solo in relazione al ‘merito’ delle valutazioni esposte nel corso della riunione e quindi in sostanza alla ‘perizia’ degli esperti non al ‘metodo’ seguito nella trattazione e tanto meno al quantum degli approfondimenti manifestati su ogni specifico indicatore di rischio”.

Quanto al tema della ‘rassicuazione’ peraltro ignoto in tali termini al capo di imputazione, i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila oservano nelle motivazioni che “deve evidenziarsi che non puo’ condividersi l’assunto del Tribunale, che ha condizonato la lettura dell’intero materiale istruttorio e quindi della condotta degli imputati, secondo il quale, nel convocare la riunione, Bertolaso si prefiggeva comunque di rassicurare la popolazione aquilana, indipendentemente da quelle che sarebbero state le valutazioni scientifiche degli esperti. Il tenore della conversazione casualmente intercettata tra Bertolaso e l’assessore Daniela Stati – affermano sempre i giudici d’Appello – offre invero la spiegazione ‘autentica’ delle ragioni che indussero il Capo del Dpc alla decisione di convocare con urgenza all’Aquila gli esperti della Cgr, da identificare nell’esigenza da un lato di ‘zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni, ecc’, dall’altro di invitare la Protezione civile regionale, alle dipendenze della Stati, a ‘non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto’, con chiaro riferimento, da un lato, alle propalazioni del ricercatore Giuliani (il quale aveva affermato di poter prevedere forti scosse imminenti con l’ausilio dell’analisi del gas radon e il giorno prima, 29 marzo, aveva dato l’allarme a Sulmona, scatenando il panico tra la popolazione di quella citta’) e, dall’altro, al comunicato tranquillizzante diramato dalla Protezione civile regionale nel pomeriggio dello stesso 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle 15.38 che aveva spaventato la popolazione aquilana”.

“Offre altresi’ un quadro del convincimento – affermano sempre i giudici d’Appello – circa la situazione in corso maturato da Bertolaso, evidentemente preoccupato nell’immediatezza piu’ dall’allarme ormai gia’ diffuso nella popolazione a suo avviso imprudentemente frnteggiato dalla protezione civile locale, che da un possibile ma non prevedibile evento sismico di portata maggiore rispetto a quanto gia’ accaduto. Non vi e’ prova agli atti che detto intendimento fosse stato comunicato agli esperti da lui convocati e da costoro condiviso a priori, sino a contraddire o minimizzare quanto rilevabile dai dati scinetifici oggetto della valutazione loro richiesta. Deve escludersi che i contenuti della riunione siano stati direttamente proalati ai cittadini aquilani tramite la pubblicita’ della riunione o la conoscenza della bozza di verbale (redatta dalla teste Salvatori il 2 aprile sulla base degli appunti presi durante la riunione) per i profili comunicativi deve aversi riguardo soltanto alle interviste rilasciate ai media subito dopo la riunione del professore Barberi, dal vice capo del Dpc De Bernardinis, il quale ha anche presieduto la conferenza stampa, dalle autorita’ locali di Protezione civile (l’assessore Stati e il sindaco Cialente) non essendo disponibili le dichiarazioni effettuate in corso di conferenza stampa (tranne un frammento di quanto detto da De Bernardinis acquisito all’udienza del 10 ottobre 214). La Corte ritiene che dette dichiarazioni riportino correttamente i contenuti delle valutazioni scinetifiche effettuate nel corso della riunione e siano comunque prive di ingiustificati toni rassicuranti, tali da indurre modificazioni nella percezione del rischio da parte dei cittadini e conseguentemente, modificazioni degli eventuali comportamenti di autotutela adottati in precedenza, con conseguente impossibilita’ di ravvisare alcun nesso tra la condotta e gli eventi”.

Tornado ai profili di colpa, i giudici della Corte di Appello affermano: “si ritiene, invece, che sussista la contestata colpa generica, sotto il profilo della negligenza e dell’imprudenza, a carico del solo De Bernardinis, con esclusivo riferimento al contenuto dell’intervista televisiva rilasciata ad un’emittente televisiva immediatamente prima della riunione ed ampiamente diffusa su tutti media anche nei giorni seguenti. Ci si riferisce – proseguono i giudici della Corte D’Appello – in particolare alle dichiarazioni riportate negli ultimi due passaggi dell’imputazione, secondo le quali lo sciame sismico ‘si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si apsetta in questa tipologia di territori, che poi e’ centrata intorno all’Abruzzo…’; non c’e’ un pericolo, io l’ho detto al sindaco di Sulmona, la comunita’ scientifica mi continua a confermare che anzi e’ una situazione favorevole percio’ uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi,…abbiamo avuto pochi danni’. Tali dichiarazioni, infatti, esprimono concetti scientificamente errati e certamente rassicuranti, non potendo qualificarsi la situazione in atto come ‘favorevole’ e priva di pericolosita’; esse, inoltre, potevano indurre i fruitori dell’informazione ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal Dpc la ‘comunita’ scinetifica’. Tale condotte – evidenziano sempre i giudici d’Appello – viola i canoni di diligenza nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di prudenza nella gestione della situazione di rischio, dovendo l’agente considerare adeguatamente, e quindi prevedere, la possibilita’ che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione e quindi una riduzione delle abitudini di autotutela in un momento in cui era possibile, e quindi astrattamente prevedibile, un’evoluzione negativa della sequenza sismica in corso. Per quanto sia certo che quell’intervista fu diffusa da alcuni tra i media piu’ diffusi con modalita’ tali da indurre un gran numero di cittadini ad attribuire i concetti in essa esposti indistintamente agli ‘scienziati’ e quindi alla Cgr, assistita per la sua funzione istituzionale da massima autorevolezza. E’ certo che De Bernardinis, responsabile della comunicazione in quel frangente, non ritenne di chiarire che le affermazioni da lui fatte non erano in alcun modo riconducibili agli scienziati della Cgr e che anzi era emerso in sede di riunione che non si era affatto in presenza di ‘fenomeni favorevoli’.

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