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Ex Onpi L’Aquila: Del Principe, ‘Crediti risalenti a precedenti gestioni’

L’Aquila. Con riferimento alle polemiche apparse recentemente suoi giornali, con cui si è tacciata l’amministrazione della residenza assistita anziani “Ex Onpi”, organismo strumentale del Comune dell’Aquila con scopi sociali, di imporre il pagamento delle rette anche a soggetti deceduti, l’amministrazione comunale, per nome del dirigente del Centro servizi per anziani (Csa), Patrizia Del Principe, precisa che “come è stato correttamente ricordato nei giorni scorsi, effettivamente si tratta di crediti risalenti a precedenti gestioni dell’Istituzione, allorquando la dirigenza non era certamente in capo all’attuale direttore.

Anzi, l’attuale direttore è stato sollecitato alla redazione di richieste di restituzione dei canoni in parola, con contestuale interruzione dei termini prescrizionali, appunto a seguito di nota pervenuta dalla Ragioneria dell’Ente civico, con cui si indicava la necessita’ di recuperare le somme dovute. Per quanto rappresentato, dunque, – afferma sempre la dirigente – la questione nasce non in questa gestione dirigenziale bensì, ormai anni orsono, nelle precedenti.

Ciò chiarito, si viene al merito del tema. Pare utile precisare che, verosimilmente, i recenti interventi giornalistici si fondano su erronei classificazione ed inquadramento della natura giuridica dei crediti comunali per cui si discute. Tali crediti, infatti, mai e poi mai potrebbero essere ricompresi nell’ambito dell’istituto degli alimenti di cui all’art. 433 ss. c.c., dovendo essere classificati, diversamente, come crediti discendenti da un comune contratto civilistico”.

“Come previsto dal codice civile – evidenzia Del Principe – i soggetti tenuti all’obbligo alimentare, solo qualora ne ricorrano i presupposti richiesti dalla legge (stato di assoluto bisogno economico ed incapacita’ di provvedere al proprio mantenimento), sono unicamente quelli indicati all’art. 433 c.c., n.ri 1) – 6), con elencazione tassativa e dunque: coniuge, figli, genitori, nuore, generi, suocero e suocera e fratelli e sorelle. Il rapporto alimentare puo’ cioe’ configurarsi soltanto tra due soggetti legati da uno stretto rapporto di parentela o di coniugio.

Alla luce di quanto sopra, dunque, sembra utile anche ricordare che i giudici di merito hanno costantemente ritenuto che l’obbligazione alimentare attinge esclusivamente i familiari e congiunti della persona economicamente bisognosa, in virtù della solidarietà familiare ed in funzione assistenziale.

Difatti, pare utile rievocare le numerose pronunce giurisprudenziali sia di merito sia di legittimità, che hanno ritenuto che l’azione di rivalsa esercitabile dalle Residenze Assistite verso i congiunti dei ricoverati per il recupero delle rette non pagate, non ha natura di azione alimentare bensì costituisce una distinta azione di diritto pubblico: essa, infatti, non trova fondamento nell’art. 438 c.c., inserito nel Titolo XIII del I Libro del C.C., rubricato ‘degli Alimenti’, ma costituisce autonoma e differenziata azione di diritto pubblico riconosciuta dalla legge.

In conclusione, deve precisarsi che un eventuale obbligo alimentare tra l’anziano ed i suoi familiari non può in alcun modo interessare l’Istituzione, inerendo soltanto al rapporto tra tali soggetti; un eventuale obbligo alimentare, dunque, non potrebbe esonerare dal pagamento delle rette, adempimento richiesto in virtù del contratto stipulato con l’Istituzione che, evidentemente, si pone su un altro piano rispetto ai rapporti familiari”.