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Ortona, antenna ai Ripari di Giobbe: ‘Il Comune non ha potuto opporsi’

Ortona. Sulla vicenda di questi giorni che riguarda l’installazione di un’antenna ai Ripari di Giobbe dobbiamo sottolineare che, nonostante la condivisione sulle preoccupazioni dei residenti che sono le stesse dell’amministrazione comunale, l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente è chiaro e prevede l’acquisizione dei pareri degli enti competenti e il rispetto del D.Lgs. n.259/2003 che definisce le installazioni “opere di urbanizzazione primaria con carattere di pubblica utilità”.

“Il Comune- sottolinea il sindaco Leo Castiglione- accertata la sussistenza dei pareri positivi e non risultando alcun vincolo urbanistico, poiché l’area in questione non è Riserva, come erroneamente definita, ma è un’area adiacente definita dal PAN come area di reperimento, e non potendo più utilizzare l’art.8 del Regolamento Comunale per l’installazione di impianti per la telefonia mobile che poneva delle limitazioni, dato che lo stesso è stato abrogato dal Consiglio Comunale in seguito a una sentenza del Tar che ha visto, tra l’altro, il Comune soccombente proprio contro lo stesso gestore di telefonia mobile per un’installazione analoga in località San Donato vicino alla Riserva dell’Acquabella, nulla ha potuto per bloccare l’inizio dei lavori”.

Inoltre è importante chiarire alcune false e deviate informazioni che circolano in queste ore e che chi scrive dovrebbe almeno verificare, per esempio l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata su parere vincolante della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio che in data 27/04/2021 si è espressa così:

“…considerato che gli approfondimenti progettuali dimostrano che l’impatto paesaggistico del nuovo impianto non interferisce con il contesto paesaggistico di riferimento dai più distanti punti di vista pubblici, ma esclusivamente dalle visuali più vicine, per le quali è possibile adottare soluzioni di mitigazione ritiene l’intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio “ parere favorevole vincolante ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

– il palo e le antenne dovranno essere di colore chiaro, tanto da potersi confondere con il colore chiaro di sfondo del cielo e non dovranno essere adottate soluzioni artificiose di mitigazione, quali gli alberi finti precedentemente proposti, che amplificano l’impatto visivo in un contesto poco alberato;

– si proceda con la piantumazione di essenze ad alto e medio fusto nell’intorno dell’antenna, al fine di mitigare l’impatto della parte basamentale a vista d’uomo.

– per quanto concerne la tutela archeologica, qualora nel corso dei lavori dovesse verificarsi il rinvenimento fortuito di stratigrafie, strutture e/o beni mobili di interesse archeologico, la committenza, la direzione lavori e la ditta esecutrice sono tenute al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 90 del D. Lgs. 42/2004, che stabilisce l’obbligo di immediata denuncia del ritrovamento, nel termine di ventiquattro ore, alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo alla sua conservazione e lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento”.

Inoltre anche l’ARTA e la ASL si sono espressi favorevolmente rispetto all’installazione.

Per cui appare chiaro che sono stati verificati e utilizzati tutti gli strumenti normativi a disposizione, anche alla luce della giurisprudenza corrente che è univoca nel definire che i Comuni “non possono introdurre limiti generalizzati di installazione degli impianti”.