Sevel, congedi anche per assistenza notturna: operaio licenziato va riassunto

Non si può ritenere – afferma la Cassazione “che l’assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario possa intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, sempre che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile”.

 

 

Così gli ‘ermellini’ – con una sentenza che tiene presente i problemi creati da malattia degenerative come l’Alzheimer – hanno risposto alle obiezioni della ‘Sevel’, fabbrica che ad Atessa, nella Val di Sagro, produce auto per Fca, e che insisteva per licenziare in tronco il dipendente sostenendo che “durante le giornate oggetto di accertamento investigativo si era dedicato ad attività di proprio personale interesse e non risultava aver assistito la madre disabile”. Il lavoratore era stato infatti spiato dai detective nel giugno 2013 nella sua abitazione di Gessopalena, paese a circa una trentina di chilometri da Lanciano, la cittadina dove viveva la madre malata e dove lui aveva spostato la residenza per usufruire della legge 151 del 2001 sui congedi parentali.

 

 

In proposito, i supremi giudici osservano che “pur risultando materialmente accaduto che Franco S. si trovasse in talune giornate del giugno 2013 lontano dall’abitazione della madre ciò non è sufficiente a far ritenere sussistente il fatto contestato – la violazione del dovere di fedeltà e correttezza – perché una volta accertato che, ferma la convivenza, il lavoratore comunque prestava continuativa assistenza notturna alla disabile, alternandosi durante il giorno con altre persone, con modalità da considerarsi compatibili con le finalità dell’intervento assistenziale, tanto svuota di rilievo disciplinare la condotta tenuta”.

 

L’operaio si era giustificato dicendo di essere stato con sua madre la notte “risultando anche da certificazione medica specialistica che costei aveva tendenza alla fuga, insonnia notturna e tratti di ipersonnia diurna, per cui doveva restare sveglio la notte per assistere l’insonne ed evitare possibili fughe già verificatesi in passato”. In primo grado, il Tribunale di Lanciano dichiarò l’illegittimità del licenziamento, ma la Corte di Appello de L’Aquila nel 2015 pur confermando l’illegittimità escluse il diritto alla reintegrazione e si limitò a condannare ‘Sevel’ a pagare 15 mensilità. Ora la Cassazione ha accolto in pieno la tesi del diritto di Franco S. a recuperare il suo posto di lavoro dal momento che non ha commesso alcun illecito disciplinare.

 

 

 

 

Gestione cookie