“Padre Renato Salvatore è sereno ma provato, evidentemente, dalla misura custodiale disposta anche nei suoi confronti”.
A farlo sapere, in una nota diffusa dalla Consulta generale dei Camilliani, è l’avvocato Cristiano Piacenti, legale del religioso arrestato per aver sequestrato due sacerdoti, con l’obiettivo di impedire loro di partecipare all’elezione del superiore generale dell’ordine .
“Ritenendo sia stato travisato il suo comportamento nella vicenda” continua l’avvocato Piacenti “nel corso dell’interrogatorio di garanzia il Superiore generale ha ritenuto d’avvalersi della facoltà di non rispondere esclusivamente perché determinato ad essere ascoltato nei prossimi giorni all’esito della piena conoscenza degli atti depositati dalla Procura, e così procedere ad analitica ricostruzione dei fatti per i quali è in corso il procedimento. Ringrazia quanti in questo momento di personale difficoltà gli sono vicini con la preghiera e l’affetto di sempre”.
“I Consultori generali” si legge inoltre nella nota diffusa dal vicario generale dei Camilliani, Padre Paolo Guarise “hanno avuto un incontro con il Prefetto e il Segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e di vita apostolica, cardinale D. Joao Braz de Aviz e monsignor José Rodriguez Carballo, che ci hanno mostrato la loro vicinanza ed assicurato la loro collaborazione. Ci hanno inoltre esortato ad essere uniti nella preghiera, solleciti nell’unità fraterna e pazienti nell’attesa, nella speranza che la serenità tornerà nel nostro Ordine”.
Sulla questione è intervenuto anche Ignazio Rucci, sindaco di Ripa Teatina, paese natale di padre Renato.
“La vicenda giudiziaria che ha investito padre Renato Salvatore” commenta il primo cittadino “mi ha particolarmente colpito. Anche l’intera cittadinanza ripese ha appreso la notizia con molto stupore. Naturalmente la Magistratura farà piena luce sulla vicenda. Padre Renato ha sempre mantenuto rapporti amichevoli con il suo paese, dove è nato nel 1955. Nell’anno 2010 è stato ospite di un Consiglio Comunale appositamente convocato e durante il quale gli è stata attribuita riconoscenza per l’importante incarico”.
A Ripa Teatina vivono ora la madre Elvira Di Ghionno e due dei sei fratelli, che abitano ancora con l’anziana madre.
Lo strumento delle intercettazioni ancora una volta al centro dell’annosa vicenda giudiziale che ha visto coinvolto Padre Renato Salvatore in una esperienza processuale durata 10 anni, passando per ben tre gradi di giudizio ed uno ulteriore di rinvio alla Corte di Appello di Roma, per dimostrare la sua innocenza; giustizia è stata fatta.
Finalmente, il 4 maggio 2023 l’incubo giudiziario di Padre Renato Salvatore può dirsi risolto, provato e commosso nell’aula della Corte di Appello di Roma, accanto ai suoi difensori gli avvocati avv. Massimiliano Parla e Annarita Colaiuda, entrambi del foro di Roma, ha appresso della propria assoluzione per “non aver commesso il fatto”.
La difesa di Padre Renato Salvatore è riuscita a dimostrare la sua totale estraneità ai fatti riguardo al presunto sequestro di due religiosi suoi confratelli che avrebbero dovuto partecipare alla elezione per confermarlo Superiore Generale del proprio Ordine dei Camilliani, Ministri degli Infermi, ordine presente sui 5 continenti.
Al centro della vicenda processuale ci sarebbero stati alcuni stralci di conversazioni telefoniche ed ambientali che la Procura della Repubblica ha posto alla base del proprio castello probatorio per promuovere l’accusa nei riguardi di Padre Renato Salvatore e che gli avvocati Parla e Colaiuda sin dal primo grado di giustizia hanno contestato, eccependo, sia la loro inutilizzabilità ai fini del decidere, sia la loro irrilevanza ai fini della penale responsabilità dell’ex Padre Generale dei Ministri degli Infermi.
L’esito assolutorio “per non aver commesso il fatto”, ottenuto in Corte di Appello solo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, poteva avvenire molto tempo prima e sin dal primo grado di giudizio se solo l’eccezione dei difensori fosse stata ascoltata ed accolta perché assolutamente fondata come poi ha di fatto dimostrato e confermato la pronuncia della Suprema Corte.” Certo nell’accoglimento della presente istanza di rettifica e aggiornamento trasmessa ai sensi degli artt. 5, 16, 17 e 18 Reg. EU 2016/679 (GDPR) e dell’art. 8 L. 8 febbraio 1948, n. 47, così come sostituito dall’art. 42, L. 5 agosto 1981, n. 416 e in attesa di ricevere Vs. puntuali rassicurazioni circa l’avvenuta pubblicazione della rettifica secondo le modalità sopra esplicitate, porgo distinti saluti.