Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale di ieri, 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, oggi, 21.08.2013, entrano in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.
In sostanza, escluse alcune ipotesi particolarmente gravi, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l’obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Lo sconto del 30 per cento non si applica a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito e alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In ogni caso sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento scontato è ammesso e l’importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, oggi 21.08.2013, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario ricevere una nuova notifica del verbale.
All’interessato saranno fornite, se del caso anche su un documento aggiuntivo, le indicazioni per l’effettuazione del pagamento scontato, che seguiranno le modalità gestionali adottate da ciascun organo di polizia. Ad esempio, per i verbali redatti dalla Polizia Stradale il pagamento dovrà essere effettuato in contanti presso la Sezione Polizia Stradale indicata nel verbale, con versamento sul conto corrente postale intestato alla medesima Sezione ovvero mediante pagamento on line tramite il portale www.poste.it; non può essere effettuato nelle mani dell’agente accertatore, almeno fino a quando non sarà munito di idonea apparecchiatura, salvo i casi di pagamento immediato obbligatorio previsti per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero e per alcuni autisti professionali. Chi intende proporre ricorso, al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (direttamente nelle mani dell’interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere conferma all’organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.
Nei casi di pagamento oltre il termine di 5 giorni, infatti, o in misura inferiore a quella prevista, l’obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l’acconto versato.
ELENCO CONTI CORRENTI POLIZIA STRADALE PER PAGAMENTO RIDOTTO