In Abruzzo la legge regionale numero 19 del 17 aprile 2014, garantisce l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola.
I comuni possono, però, individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l’accesso agli animali, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della legge regionale, sentendo i concessionari o i gestori delle spiagge.
Quello dell’accesso degli animali di affezione al litorale è un’esigenza sentita da molti, turisti e residenti, che vogliono condividere la spiaggia con i propri amici a quattro zampa. Esigenza che, però, si scontra con l’altrettanto legittimo diritto di chi, per semplice paura o per problemi di allergia, non ha voglia di condividere sabbia e mare con cani e gatti. E, inoltre, ci sono le altrettanto sacrosante norme di tutela di animali che frequentano le nostre spiagge, e che sono tutelati da norme nazionali ed europei, quali il fratino, piccolo volatile che, come tutti gli uccelli, non va proprio d’accordo con cani e gatti.
Nel passato, quindi, si sono creati momenti di contrasto tra fruitori della spiaggia, e tra cittadini ed amministrazioni, problemi che possono essere risolti, definitivamente, individuando, entro la fine di marzo, le zone dove cani e padroni possano accedere liberamente, nel rispetto di quanto previsto nella norma regionale, apponendo anche appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
Per il resto dovrebbe bastare il buon senso e l’educazione, tenendo conto che la propria libertà finisce dove inizia quella del proprio vicino.