Vale dunque il principio, di carattere generale, secondo cui negli esercizi di vicinato, allorché legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è ammesso il consumo sul posto di prodotti di gastronomia, purché in assenza del servizio “assistito” di somministrazione.
Una importante sentenza del Consiglio di Stato è destinata a modificare profondamente le abitudini di consumo dei prodotti alimentari all’interno di piccoli laboratori artigianali (pizzerie, panifici, pasticcerie, paninoteche) ed i loro rapporti con le amministrazioni locali, in materia di occupazione di suolo pubblico: in sostanza, non potrà essere più impedito di piazzare tavolini e sedie, anche all’esterno di questi esercizi, a condizione che non sia previsto il servizio, permettendo così il consumo sul posto.
La decisione, datata 8 aprile scorso, e scaturita da una vicenda consumata nel Comune di Roma, è però adesso destinata adesso a “fare scuola” anche in Abruzzo: CNA Turismo e Commercio, per bocca del presidente e del responsabile regionale Vincenzo Vitale e Gabriele Marchese, promette dunque di inviare al più presto una nota ai primi cittadini abruzzesi ed all’associazione del Comuni, l’Anci, per chiedere la modifica di quei regolamenti cittadini che ancora impediscano, o limitino di fatto, l’uso di questa possibilità. Cui invece il massimo organo di giustizia amministrativa ha dato di fatto il via libera.
Soprattutto, la CNA conta così di poter dare ossigeno a un settore troppo spesso costretto a subire norme e regolamenti fortemente penalizzanti. Un principio, dunque, destinato a cambiare profondamente le carte in… tavola per un settore troppo spesso penalizzato da concorrenti agguerriti, ma adesso favorito dalle scelte del Consiglio di Stato. Prova ne sia il fatto che i supremi giudici amministrativi precisano ulteriormente il loro pensiero in un passaggio successivo della sentenza di inizio aprile:
“Deve pertanto concludersi che in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili e arredi, anche dedicati, presenti nell’esercizio commerciale (ossia, in primis, tavoli e sedie, ma a rigore anche tovaglioli e stoviglie, la cui generale messa a disposizione per uso autonomo e diretto di per sé non integra un servizio di assistenza al tavolo, ben potendo essere utilizzati anche dagli acquirenti che decidano di non fermarsi nel locale) non comporta un superamento dei limiti di esercizio dell’attività di vicinato”.