La richiesta ai Prefetti abruzzesi di chiarire alcuni aspetti legati alla mobilità delle persone tra comune e comune, in relazione in particolare ad alcune prestazioni fornite da parrucchieri ed estetiste, è stata formulata in una lettera del direttore regionale della Cna Abruzzo, Graziano Di Costanzo.
“Con riferimento alla disposizione normativa contenuta nel Dpcm 3 novembre 2020, articolo 2 comma 4) lettera b), che testualmente recita “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune ”, si chiede se per ciò che concerne le attività di parrucchiere ed estetista detta norma debba essere interpretata nel senso che, per “motivi di necessità” e comunque in riferimento ad “attività non sospese” (tenuto conto peraltro che le stesse erogano anche trattamenti legati alla cura della persona) il cittadino si possa servire anche di esercenti di fiducia benché si trovino al di fuori del proprio comune di residenza”.
La richiesta, spiega Di Costanzo, “è stata formulata alla luce dei dubbi sollevati da tanti operatori del settore, soprattutto a causa della specificità di alcuni trattamenti curativi della cute e dei capelli che parrucchieri ed estetiste di fiducia erogano alla propria clientela”.