In questa ottica, con modalità da definire con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è stabilito di procedere ad un riordino complessivo della materia, coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate.
Contestualmente, con il comma 682 del medesimo art. 1, si è stabilito che le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328), vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018 (1 gennaio 2019) hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge, di anni quindici (si tratta delle concessioni rilasciate in data successiva al 31 dicembre 2009).
Il comma 683, al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009, hanno una durata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di anni quindici.
In considerazione del fatto che alle regioni sono state trasferite le funzioni amministrative statali sul demanio marittimo, esercitate per sub-delega dagli enti locali territoriali, è di grande importanza che le stesse impartiscano direttive unitarie ai comuni, al fine di dare attuazione concreta alle cogenti norme contenute nella legge di bilancio sopra richiamata, norme che, in ogni caso, producono i loro effetti indipendentemente da ogni altra circostanza. (Assobalneari)