A seguito del provvedimento normativo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, infatti, l’art. 41 prevede espressamente che “le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del DL 18/2020 (Cassa integrazione guadagni in deroga, ndr) sono esenti dall’imposta di bollo”. Ancora più esplicitamente, il successivo art. 44 dice che tale disposizione entra in vigore “a partire dal giorno 9 aprile 2020”. Ma lo stesso “decreto liquidità” pubblicato oggi in Gazzetta prevede un’altra rilevante novità: la disciplina della Cassa integrazione in deroga si applica anche nei confronti di quei lavoratori che sono stati assunti dal 24 febbraio al 17 marzo.
Prima di questa modifica, le aziende potevano presentare domanda di Cassa integrazione in deroga solo per quei dipendenti che risultavano assunti alla data del 23 febbraio. Il decreto liquidità, di fatto, anticipando anche quanto sarebbe stato approvato in sede di conversione in legge del decreto 18, ha previsto margini più ampi di applicazione della cassa integrazione in deroga spostando il termine ultimo di assunzione al 17 marzo 2020 e ampliando la platea dei possibili beneficiari.