Il registro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione. “Il registro – osserva l’assessore Pietro Quaresimale – ha l’obiettivo di fornire pubblicità a un ente che opera nel terzo settore e di rendere trasparenti i dati fondamentali riguardanti la sua struttura e l’attività svolta.
L’iscrizione nel RUNTS consente di accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e di stipulare anche convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale”. Possono iscriversi al RUNTS tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
In particolare, i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e alla 383/00 e già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel RUNTS. Il registro è composto dalle seguenti sezioni: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del terzo settore. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.