Oltre che essere previsto come atto dovuto dall’art. 5 della L. 2/2018 (Disposizioni sviluppo mobilità in bicicletta e realizzazione rete nazionale di percorribilità ciclistica), che ne fissa tempi e modi, la redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) era già prevista dalla L.R. Abruzzo n. 8 del 25/3/2013 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica).
L’art. 2 della norma prevedeva e prevede tuttora che il PRMC sia approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta regionale e venga aggiornato di norma ogni tre anni. Questo dei “tre anni” è l’unico elemento temporale di riferimento della legge, che non fa cenno a termini di scadenza per la redazione del Piano. D’altronde si può ragionevole ritenere come poco o per nulla “giustificabile” un ritardo così evidente: se si fosse provveduto a predisporre lo stesso in tempi “congrui”, soprattutto in riferimento ai previsti tempi di “aggiornamento di norma”, dal 2013 a oggi si sarebbe dovuto redigere e successivamente aggiornare il PRMC almeno tre volte.
Nel frattempo, a cinque anni di distanza dalla Legge Regionale Abruzzese del 2013, viene promulgata la L. 2/2018 (Disposizioni sviluppo mobilità in bicicletta e realizzazione rete nazionale di percorribilità ciclistica).
In questa norma si fa chiaro richiamo a Regioni e Enti locali (art. 2) perché assumano impegni concreti per perseguire gli obiettivi di legge espressi nell’art. 1 (Oggetto e finalità). Tra gli obiettivi della Legge figura la redazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica (PGMC). L’art. 5 prevede che le Regioni predispongano e approvino, con cadenza triennale, il PRMC e che venga inviato, entro 10 giorni dall’approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In sede di prima attuazione, recita il comma 5 dell’art. 5 della legge in esame, il termine di approvazione del piano è stabilito in 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano Generale dela Mobilità Ciclistica (PGMC). Quest’ultimo avrebbe dovuto vedere la luce entro sei mesi dalla pubblicazione della L. 2/18, mentre ciò è avvenuto con un provvedimento normativo solo il 13/10/2022 (Gazzetta Ufficiale).
Il che si traduce nell’obbligo da parte della Regione Abruzzo di redigere e approvare il PRMC entro la stessa data del corrente anno, sottoponendolo, entro 10 giorni, al Dicastero di riferimento.
Per tale ragione le associazioni hanno chiesto al Sottosegretario di essere convocate ai fini di una utile integrazione informativa e per avere chiarimenti in merito.