Con il comma 15 è possibile richiedere il rilascio delle concessioni per l’attività turistica ricreativa temporanee stagionale (ex legge 68/1998). “Modifiche – osserva l’assessore Campitelli – ritenute necessarie a seguito della grave situazione pandemica in atto”, in attesa della “definizione della revisione normativa in materia di rilascio delle concessioni demanio marittimo”. Con il comma 36, invece, è stato reso concretamente possibile su tutto il tutto il territorio costiero, fatta eccezione delle zone interessate e vincolate da norme nazionali e regionali – P.A.N. – in materia ambientale e paesaggistica, la possibilità di raccolta di masse legnose spiaggiate dalle mareggiate invernali, esclusivamente a scopo domestico e senza scopo di lucro, per l’abbruciamento domestico.
“La raccolta della legna dalle spiagge – aggiunge ancora Campitelli – in precedenza veniva autorizzata dai comuni costieri “a macchia di leopardo” in occasione delle grandi mareggiate, mentre con la nuova norma è stata conformata e generalizzata per tutta la costa abruzzese offrendo a chi ne avesse bisogno la possibilità di integrare l’economia domestica e contestualmente fornire un utile sostegno al mantenimento corretto delle spiagge con riduzione dei relativi costi di smaltimento dei rifiuti da parte dei Comuni”.
I comuni, laddove ritenuto necessario e per ambiti costieri particolarmente sensibili, potranno e dovranno regolamentare la raccolta con ordinanze specifiche. La norma sarà integrata anche nella prossima ordinanza balneare.