Lo denuncia il consigliere regionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, aggiungendo che “secondo il nuovo testo, le funzioni di Direttore possono essere affidate a dipendenti con i requisiti per l’accesso alla dirigenza: tale ipotesi é stata già valutata dalla Corte Costituzionale secondo la quale é consentita soltanto la reggenza ad un funzionario in caso di vacanza del posto in organico ma non è prevista nelle leggi nazionali ed in quelle regionali (77/1999) la possibilità di affidare incarichi dirigenziali a funzionari. Ancora la Corte ha rilevato l’incostituzionalità dell’automatico passaggio in Regione dei dirigenti che hanno superato 7 anni in quanto viola le norme per l’accesso al pubblico impiego. Invece di dedicare le proprie energie agli studenti certa politica si occupa delle aziende per il diritto allo studio solo per sistemare e garantire i propri protetti”.
Secondo Acerbo “è evidente che si vuole addossare a consiglieri regionali le responsabilità per rimediare alla situazione che si è determinata nell’ADSU aquilana e probabilmente consentire al centrodestra di sistemare una pedina all’ADSU di Teramo dove ci sarebbe da sistemare una candidata alle prossime amministrative. Chiedo che siano ascoltate le organizzazioni sindacali sulla proposta di legge visto che riguarda una situazione già particolarmente confusa. Infatti la CGIL Funzione Pubblica ha richiesto di essere audita con lettera del 28 marzo nella quinta commissione e in quella di vigilanza in merito alla situazione dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell’Aquila, all’interno della quale vige una palese situazione di illegittimità nell’ambito della Direzione affidata ad un Funzionario F.F. in presenza del Dirigente reintegrato a seguito della sentenza a lui favorevole, anche a causa della situazione rappresentata il personale è sottoposto ad una condizione di perdurante disagio i cui riflessi negativi rischiano di condizionare la qualità del servizio erogato. La proposta di legge è chiaramente adottata per danneggiare i dirigenti di ruolo delle ADSU per sostituirli con direttori asserviti al politico di turno: inoltre nelle realtà delle ADSU, anche più ristrette di un servizio regionale, è assurdo prevedere due dirigenti per lo svolgimento di funzioni che sono sempre state svolte da un solo soggetto. Inoltre la nomina ed il conseguente affidamento dell’incarico di direttore (anche con qualifica non dirigenziale) è prevista in deroga alle percentuali stabilite dal d.lvo 165/2001 e presenta evidenti vizi di incostituzionalità (che sono già stati rilevati e sanzionati da apposita sentenza della Corte Costituzionale su analogo tentativo di sforamento del limite previsto in una legge della Regione Abruzzo) e si presta, quindi, a nuova censura da parte del governo e a creare di nuovo situazioni di piena illegittimità all’interno delle ADSU, come già avvenuto per l’Azienda di L’Aquila, da oltre due anni e nel quasi completo silenzio del competente servizio diritto allo studio regionale. Alla luce di quanto avvenuto nell’ADSU di L’Aquila ed in maniera meno evidente in quella di Teramo, il provvedimento che vien presentato in commissione mira a creare danno diretto non solo ai dirigenti (con la scusa della rotazione si vogliono eliminare: ma tutti i dirigenti regionali ruotano?) ma anche al personale dipendente che ha avuto il coraggio di denunciare le illegittimità esistenti e di opporsi a siffatta ‘personalistica’ gestione della cosa pubblica. Lo stesso personale si è sentito vittima di attività diretta a far compiere atti contrari al proprio dovere: non si può, pertanto, consentire di legittimare all’interno di un ente regionale una situazione di evidente e palese pressione psicologica a danno di chi chiede soltanto di fare il suo dovere ed il rispetto delle leggi .
PROMEMORIA SULL’ADSU AQUILANA DI MAURIZIO ACERBO
Il CdA dell’Azienda ADSU di L’Aquila (Ente strumentale della Regione Abruzzo), con deliberazione n. 10 del 29.03.12, ha posto in disponibilità, ai sensi dell’art. 33 del Dlgs 165/2001, il Dirigente di ruolo senza l’attivazione delle rigide procedure previste dell’articolo citato (il cui mancato rispetto, sempre ai sensi della disposizione citata, comporta sanzioni disciplinari nei confronti degli autori) .
La Regione Abruzzo, con nota n° RA/94427/DD23 del 23/4/2012, segnalava all’ADSU la irritualità del procedimento seguito teso a collocare in disponibilità il Dirigente, invitando a rivedere le determinazioni assunte.
Contemporaneamente il Dirigente messo in disponibilità, ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro.
Intanto, il Giudice del Lavoro, ha disposto l’intervento in giudizio della Regione Abruzzo che, con Memoria di costituzione del 21/6/2013, ha chiesto al Magistrato di dichiarare l’illegittimità della delibera n° 10 /2012 del CdA dell’ADSU.
In data 16/9/2013, il Giudice del Lavoro del Tribunale di L’Aquila, nel dichiarare illegittima la delibera n° 10/2012, ha ordinato, tra l’altro, l’immediata reintegra del dirigente nei ruoli dell’Azienda, il pagamento degli arretrati, compresi interessi legali e il pagamento delle spese del legale.
Nel frattempo L’Azienda non ha eseguito la sentenza ed ha proposto appello in Corte d’Appello chiedendo la sospensiva della sentenza del giudice di 1° grado.
La Corte in data 28/11/2013 ha negato la sospensiva.
La Corte Costituzionale in data 28-31 gennaio 2014 con sentenza n. 17 ha dichiarato l’illegittimità dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 2 della legge regionale n° 71 del 28/12/2012 che ha modificato l’art. 19 della L.R. 91/94, in tema di dirigenza e affidamento di funzioni dirigenziali al funzionario.
Nonostante tutto il Presidente dell’Azienda ha adottato il Decreto n. 3 del 17/02/2014 ed ha reintegrato il Dott. Valente come dirigente amministrativo ma senza funzioni e senza parte della retribuzione.
Il Presidente dell’Azienda ha adottato anche il Decreto n. 4 del 17/02/2014 con cui ha affidato incarichi dirigenziali ad un funzionario “reggente” (ma non si capisce reggente di cosa considerato che con il suddetto Decreto n. 3 è stato reintegrato l’unico dirigente previsto in pianta organica). La L.R. 77/99 non prevede in nessun caso la possibilità di affidare incarichi dirigenziali ai funzionari se non nel limite del 10% degli incarichi dirigenziali : e nell’Azienda c’è un solo dirigente.
Il 24/02/2014 il Dott. Valente è rientrato in servizio ed ha contestato i suddetti decreti presidenziali (nn. 3 e 4 del 17/02/2014)
Anche due funzionari hanno contestato il decreto n. 4 con cui venivano affidate funzioni dirigenziali ad un funzionario pur in presenza di un dirigente in servizio.
Alle contestazioni dei due funzionari il Presidente avrebbe risposto con un ordine di servizio obbligandoli a dare esecuzione al decreto n. 4 (ma il politico è competente nei confronti del personale?) e con una nota in cui ci ha minacciato di denuncia all’autorità di polizia.
I funzionari nuovamente contestato le due note del Presidente rilevando l’incompetenza nella prima e la minaccia nella seconda e si sono rifiutati di eseguire gli ordini illegittimi.
Per inquadrare meglio la situazione ricordo che:
– 2 membri su 3 del Collegio dei revisori dei Conti hanno evidenziato l’illegittimità della procedura;
– il settore risorse umane della R.A. con apposite note ha chiesto all’Azienda l’applicazione della sentenza del giudice di 1° grado (la prima segnalazione sulla irregolarità della gestione risale addirittura solo a pochi giorni dopo l’adozione della delibera n° 10/2012);
– l’Avvocatura della Regione Abruzzo in sede di giudizio (1° grado e appello) ha dichiarato l’illegittimità delle procedure;
– il settore diritto allo studio della R.A. ha invitato l’Azienda ad eseguire la sentenza del giudice di 1° grado;
– infine il Settore ispettivo contabile della Giunta Regionale con apposite note avrebbe rilevato l’illegittimità di tutte le procedure adottate ed avrebbe ravvisato le condizioni per il commissariamento dell’azienda, e segnalando il tutto alle competenti procure.