Il Direr, il sindacato di quadri e direttivi delle Regioni, ha diffidato, con una nota inviata al presidente Nazario Pagano, l’amministrazione regionale a sospendere l’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di “Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa e Comunicazione” del Consiglio regionale con riserva di ogni ulteriore iniziativa anche in sede legale a tutela della categoria.
Il sindacato, si legge in una nota del segretario regionale, ritiene che l’avviso di selezione presenti alcuni vizi che potrebbero inficiare il buon andamento delle procedure concorsuali e per questo ne chiede l’immediata sospensione.
Nello specifico il Direr segnala che l’art. 2 del bando pare contrastare con l’art.19 della L.R. 77/99 laddove sono previste due distinte procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza alle quali possono partecipare rispettivamente da una parte i dipendenti di pubbliche amministrazioni, dall’altra i soggetti semplicemente laureati o dipendenti di strutture private che abbiamo svolto funzioni dirigenziali. Sempre l’art. 2 del bando equipara le funzioni dirigenziali a quelle svolte dal Capo Servizio nell’ambito del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Giornalisti.
Per il sindacato, il dirigente di Struttura Speciale è una figura apicale e come tale non può essere riconducibile al semplice Capo Sevizio che sopra di sè, secondo il contratto dei Giornalisti, ha ben tre qualifiche: vice caporedattore, capo redattore, direttore responsabile.
Ultimo motivo di illegittimità del bando sarebbe la mancata conclusione del procedimento di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede espressamente che le Amministrazioni possono procedere all’avvio della procedura concorsuale solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale in mobilità. Si tratta pertanto di una condizione di procedibilità necessaria che deve realizzarsi prima dell’avvio della procedura selettiva. Il Consiglio regionale ha, invece, avviato la selezione senza che sia stato completato l’iter di mobilità previsto dall’art. 34 bis; tanto che ne dà espressa menzione nell’art. 12 del bando dove riconduce l’espletamento della mobilità ad una semplice riserva collegata alla possibilità di non procedere alla copertura del posto.