A deciderlo la Corte Costituzionale. La norma era stata introdotta con la legge regionale n.24, approvata dal consiglio regionale il 29 giugno 2010 e modificata il 3 agosto 2010.
Il Governo aveva impugnato il provvedimento in quanto in contrasto con l’ordinamento costituzionale e con la legge che regola il lavoro nelle pubbliche amministrazioni e quella di stabilizzazione finanziaria.