L’articolo 2, comma 11, prevede infatti che “durante la stagione venatoria, il trasporto delle armi da caccia, siano scariche ed in custodia, a bordo di veicoli che percorrono le strade principali (autostrade, strade statali, regionali,provinciali e comunali) e che attraversano i parchi nazionali e regionali, non costituisce mai l’introduzione di armi, in quanto mero trasferimento delle stesse quali oggetti inerti“.
“In questo articolo” ha aggiunto Febbo “si legge chiaramente che il trasporto all’interno dei veicoli è consentito solo nel periodo di caccia e non è mai una introduzione delle armi, perché non potrebbe in alcun caso, secondo le descritte modalità, pregiudicare la tutela della fauna selvatica, ma permetterebbe al cacciatore di raggiungere la meta ove l’attività venatoria è consentita. La disposizione è stata già adottata per i parchi regionali e da altre regioni. Quindi non si vede quale sia il reale motivo ostativo per non adeguare i nostri parchi nazionali a quello che già avviene per i parchi regionali, essendo identiche le norme di tutela della fauna selvatica”.