All’articolo 1 della legge regionale, si legge che presso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale viene istituita la Banca della Terra che consta di un albo suddiviso in elenchi provinciali comprendenti terreni e fabbricati rurali distinti in beni di proprietà pubblica e in beni di proprietà privata.
I terreni agricoli incolti o abbandonati e i fabbricati non utilizzati vengono censiti dai comuni che trasmettono i relativi dati alla Regione.
Coloro che intendano coltivare i terreni censiti dalla Banca della Terra d’Abruzzo, purché in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda alla Regione.