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Politica Teramo

Coronavirus Abruzzo, l’appello di Zennaro alle banche: con garanzia statale va data liquidità alle imprese

“È un momento difficilissimo per il nostro Paese per l’emergenza COVID-19 e le conseguenze di questa crisi sanitaria saranno terribili anche per il reddito degli italiani, per questo le misure fiscali che il Governo ha adottato, e adotterà in aprile, sono fondamentali per il sostegno alla liquidità.

 

Centrale sarà il ruolo del sistema bancario in questa delicatissima fase nel recepire e mettere in atto tutte le misure economiche per aiutare le imprese, dalla sospensione dei mutui alle garanzie statali.” – sostiene il deputato Antonio Zennaro.

 

“Associazioni di categoria e singoli imprenditori mi hanno segnalato come alcuni istituti bancari abbiano revocato fidi, ridotto le linee di credito o chiesto maggiori garanzie proprio in questi giorni di emergenza.” – continua Zennaro – “Come membro della Commissione Bilancio e Finanze alla Camera voglio lanciare un appello a tutti gli istituti di credito affinchè svolgano al meglio il ruolo a cui sono chiamati nel superare la crisi economica e finanziaria che ci apprestiamo ad affrontare. Il fattore tempo sarà determinante per arginare quanto più possibile i danni all’economia reale, fatta di piccole e medie imprese, di professionisti e commercianti. In particolare mi preme sottolineare l’importanza di seguire le previsioni di legge sulle garanzie statali per agevolare l’afflusso di liquidità alle aziende. Il Fondo centrale di Garanzia insieme a Cassa Depositi e Prestiti rappresenta una leva al credito e agli investimenti che va azionata subito, non possiamo permetterci rallentamenti burocratici o comportamento ostativi .”

 

A seguire le principali specifiche che riguardano le misure a sostegno della liquidità per il tessuto economico contenute nel decreto “Cura Italia” e che coinvolgono direttamente il sistema bancario.

 

Stop mutui a professionisti e lavoratori autonomi. Oltre a quanto previsto per le persone fisiche, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa 
è estesa anche ai lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell’Isee.

 

Misure per micro imprese e PMI che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che: a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le misure si rivolgono specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia aventi sede in Italia. Si applicano ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato».

 

Fondo Garanzia per PMI. L’accesso al Fondo centrale di garanzia delle pmi diviene gratuito e generalizzato, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni, ove previste. L’importo massimo per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Per gli interventi di garanzia diretta di importo fino a 1,5 miliardi di euro, la percentuale massima di copertura è pari all’80% in garanzia diretta e 90% in controgaranzia/rassicurazione. E’ prevista l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo e l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus. Per aiutare le imprese che presentano maggiori tensioni finanziarie si esclude la valutazione andamentale che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, e l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento. Inoltre si segnala la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi. Le misure introdotte dal Governo prevedono anche l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3 mila euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20 mila euro.

 

Fondo Garanzia per esercenti e professionisti. Il Fondo PMI può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per ricevere una garanzia gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a 3 mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Microcredito. Il Fondo di garanzia PMI può concedere una garanzia gratuita fino all’80% agli enti di microcredito (che siano PMI) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80% e senza valutazione). L’importo massimo di finanziamento che può essere ottenuto con operazioni di microcredito è stato aumentato da 25 mila euro a 40 mila euro.

 

Agricoltura. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza coronavirus e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’ISMEA, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare,  per rilasciare specifiche garanzie.

 

Export. Il Governo ha disposto la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n.251 ( Fondo gestito da Simest) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici.

 

Grandi imprese. Il Governo ha predisposto misure che consentono: a) alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Covid-19; b) a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; c) allo Stato, di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato. Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI, le ulteriori misure disposte dal Governo operano anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea.