Mosciano: si torna alla Tarsu

mosciano_comuneMosciano torna alla Tarsu ed abbandona la Tares. L’amministrazione comunale viene incontro ai cittadini lasciando invariate le tariffe. Per l’anno che si chiude, i contribuenti dovranno versare la stessa imposta versata l’anno precedente, quando non erano intervenute variazioni.

A questa si dovrà aggiungere la tassa di euro 0,30 al metro quadro da pagarsi con il modello F/24 che andrà direttamente allo Stato. Questa somma non transiterà nel bilancio comunale. La scadenza del pagamento  è stata prorogata al 24 gennaio 2014. Invece, i termini per il saldo Tarsu da pagare al Comune sono il 10 febbraio e il 31 marzo 2014. Per quanto riguarda la mini Imu sulla prima casa l’amministrazione chiarisce che l’aliquota deliberata per l’anno 2013 è di 0,56% (5,6 per mille). Dunque Mosciano Sant‘Angelo rientra tra i Comuni i cui contribuenti dovrebbero pagare la differenza tra l’aliquota base e quella applicata. Inizialmente sembrava che il rischio esistesse per quei comuni che avevano aumentato le aliquote nel 2013 rispetto alle aliquote di base. Per lo Stato centrale, invece, l’eventuale differenza del 40% è a carico dei contribuenti anche in quei comuni che avevano confermato le aliquote applicate negli anni precedenti. Motivo  per cui, anche a Mosciano, non è stato più possibile modificare le aliquote visto che la giunta aveva quadrato il bilancio spostando le risorse per matenere invariate tutte le tariffe. <<Si confida in un ripensamento da parte dello Stato centrale visto che a conti fatti costerà più il lavoro per ricalcolare tutte le varie posizioni rispetto al gettito stimato dallo Stato. Per quanto possibile – dichiara l’amministrazione civica-  gli amministratori hanno fatto già presente l‘anomalia nella speranza che la nostra voce venga accolta. Chiediamo che venga definitivamente eliminata questa tassa sulla prima casa.  Inoltre, qualora i contribuenti avessero commesso errori nel calcolo Imu 2013 possono pagare l’eventuale differenza entro il 16 giugno 2014 purchè abbiano pagato almeno una parte del tributo. Il beneficio non è applicabile nel caso in cui non si sia pagata nessuna imposta>>.

 

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