La legge che disciplina la campagna elettorale è la numero 212 del 4 aprile 1956 e le regole per i tempi e le modalità di affissione dei manifesti di propaganda elettorale sono ben definiti, come sono definite le sanzioni per le affissioni abusive.
Le amministrazioni comunali, inoltre, sono tenute, per legge, dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori degli spazi autorizzati per ciascun partito politico o movimento, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda elettorale sono a carico in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, legge 515/93 come modificato dall’art.1, comma 178, della legge n. 296 del 27.12.2006 – legge finanziaria 2007).