Centrale biomasse Colonnella: la replica di Marconi ad Aria Nostra

francesco_marconiColonnella. Resta sempre molto vivo il dibattito, non solo di matrice politica, per quanto concerne la realizzazione della centrale a biomasse, alimentata a cippato, prevista a Valle Cupa di Colonnella.

 

Di recente, il comitato Aria Nostra, uno dei diversi che sono sorti nella zona, aveva scritto una lettera aperta all’assessore provinciale all’ambiente Francesco Marconi, che risponde alle sollecitazioni con una lettera parte, nella quale chiarisce una serie di dubbi.

La lettera 

“La recente relazione tecnica rimessa dal distretto provinciale dell’Arta Abruzzo”, si legge consente di fugare molte preoccupazioni paventate dal Comitato Aria Nostra, anche in una recente lettera aperta a me indirizzata, e di rassicurare i cittadini di Colonnella in merito al progetto dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse vegetali.Per quanto riguarda i limiti alle emissioni in atmosfera, si fa presente che il riferimento del Comitato è “a parametri relativi a motori a combustione interna alimentati da biogas; mentre nel caso specifico l’alimentazione è con syngas derivante da pirogassificazione di biomasse vegetali vergini, non classificabili come rifiuti”. Il syngas, si legge nel parere tecnico Arta (allegato 1) , è infatti molto più “pulito” del biogas e “i limiti approvati dal competente Ente Regione Abruzzo risultano molto inferiori a quelli consentiti (ossidi di azoto circa il 25% del massimo) e comunque riferiti ad “impianto unico” di 6 Mw”. Per quanto concerne l’altro quesito sollevato dal Comitato, ossia la preoccupazione per le emissioni di formaldeide, la relazione tecnica evidenzia come il parametro più rappresentativo per dar conto della situazione emissiva degli impianti è quello del Toc, Carbonio Organico Totale, il cui limite previsto non è di 100mg/nm3 (in quanto si tratta di biomassa e non biogas) e, nel caso dell’impianto trattato, non c’è alcun limite specifico per il Toc. L’Arta fa presente che in regione Abruzzo e in provincia sono state rilasciate già autorizzazioni per tipologie impiantistiche simili e che il valore di 150 mg/m3 è in linea con precedenti autorizzazioni e che “in alcuni casi non si trattava di un limite da rispettare, ma solo di un parametro da controllare”.  Per quanto riguarda la formaldeide, i tecnici ricordano che il limite massimo di emissione di questa sostanza inquinante è pari a 20mg7nm3, diminuito, per effetto della direttiva regionale per nuovi impianti, del 30%, per cui  nessun nuovo impianto può emettere più di 14 mg/Nm3, sia o meno questo valore presente in qualsiasi Quadro Riassuntivo Emissioni (Qre) autorizzato. Si chiarisce, inoltre, che nel QRE sono indicate solo le sostanze plausibili tecnicamente. Tra l’altro, i tecnici fanno sapere che su migliaia di controlli effettuati sui più svariati impianti produttivi, è stata rilevata formaldeide a valori misurabili (dell’ordine di 5-15 mg/Nm3) solo su due o tre impianti, in cui si utilizzavano tonnellate di formaldeide, per cui si è deciso di eliminare questo parametro da quelli monitorati nel Qre.La relazione dell’Arta dà atto alla Provincia di aver applicato tutte le prescrizioni previste per gli scarichi contenenti sostanze pericolose. Riguardo alle preoccupazioni sollevate dal Comitato circa l’uso  di “rifiuti di vario tipo” per alimentare l’impianto di Colonnella anche queste non hanno motivo di esistere: l’autorizzazione rilasciata dalla Regione è esclusivamente per un impianto alimentato da cippato di legna e diversamente è evidente che sarebbe necessario avviare un iter autorizzativo ex novo e con un’altra procedura.  Per quanto, infine, concerne qualsiasi riferimento alla partecipazione del sottoscritto nella società proponente, tengo a chiarire in via definitiva, come risulta dagli atti ufficiali prodotti in allegato, che la ditta proponente e autorizzata dalla Regione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto è la Sagitta Immobiliare Srl (allegato 2) e che non detengo alcuna quota nella società, come si evince dalla visura camerale (allegato 3)“.

 

 

 

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