Di seguito il testo integrale:
“Intorno alla vicenda della riperimetrazione della Riserva del Borsacchio si sta creando molta confusione con il preciso scopo di ritardare un’iniziativa non solo giusta sotto il profilo di diritto, ma voluta dai cittadini dei comuni di Giulianova e Roseto e divenuta, ora più che mai, necessaria.
Come troppo spesso accade, l’argomento della tutela dell’ambiente e del territorio è ostaggio di una vecchia politica ideologica, sempre perniciosa sebbene minoritaria.
Per far definitivamente chiarezza vista la continua mistificazione dei fatti, la Riserva del Borsacchio fu concepita di tutta fretta, in una lontana notte del dicembre del 2005, durante l’approvazione del bilancio regionale, inserita con un emendamento. Non ci fu nessun iter che prevedesse il coinvolgimento degli enti locali interessati, così come richiesto dalla legge 394/91. Poi, in due successivi ritocchi al perimetro, che inizialmente era stabilito in 110 ha, fu portata alle dimensioni attuali ovvero ai circa 1.100 ha e questo senza mai coinvolgere i Comuni di Giulianova e Roseto né la Provincia di Teramo. Pertanto, la Riserva del Borsacchio, non solo è illegittima per i gravi vizi presenti nella sua legge di istituzione, ma è illegittima anche nel suo perimetro attuale. Ma di tutto questo non se ne è mai parlato né nessun autorevole costituzionalista l’ha mai rilevato fino a qualche giorno fa.
La cosa più triste della vicenda é che da sette anni chi abita e chi ha un’impresa all’interno della riserva deve subire una compressione dei propri diritti costituzionalmente garantiti per colpa di un parco che esiste solo su una cartografia e che ancora non ha un suo organo di gestione.
Ma il perdurare dello stato di abbandono della Riserva non preoccupa nessuno, neanche gli ambientalisti o quelli che si fanno chiamare così.
Per risolvere il problema, anche se qualcuno ci crede poco, deve essere la politica ad indicare le strade percorribili affinché, attraverso una giusta valutazione dei tanti interessi in gioco, si possa trovare la miglior soluzione per tutti, senza mai escludere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente.
E purtroppo, oggi non ci sono altre strade o soluzioni alternative alla mia proposta di legge che attraverso la riperimetrazione della Riserva prevede l’esclusione delle aree già fortemente edificate e un ampliamento del parco a 1.150 ha.
Le motivazioni sono molteplici e muovono principalmente dallo studio della legislazione sulle aree protette.
Mi è capitato, nei giorni scorsi, di leggere un parere reso da un professore dell’Università degli Studi di Teramo, Enzo Di Salvatore, nel quale veniva indicata una possibile soluzione al problema del Borsacchio, ovvero abrogare i divieti contenuti nella legge regionale di istituzione della riserva per poter così consentire al Comune di Giulianova il completamento delle opere necessarie per la conclusione del contratto di quartiere dell’Annuziata.
Questa soluzione non può essere condivisa per i seguenti motivi.
Come tutti sanno, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, il nuovo articolo 117 riserva, al comma 2, alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente. Pertanto, è demandato alla legge 394/91 di dettare i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette. Non sono ammesse, quindi, da parte delle Regioni iniziative per regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia. Perciò, l’art. 23 dispone che la legge regionale può definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia e deve individuare il soggetto per la gestione del parco che ha il compito di approvare il Regolamento e il Piano del Parco.
Inoltre, l’art. 6, comma 3, vieta “fuori dei centri edificati di cui all’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, l’esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio”. Questo divieto è contenuto, secondo consolidata giurisprudenza, anche nella definizione resa nell’art. 11, comma 3, che recita appunto che “sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”.
Ma vi è di più. Come indicato dal comma 4 dell’art. 6, “sino all’approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all’articolo 11”. Dal tenore della norma è evidente che, fino a quando non è nominato l’organo di gestione della Riserva del Borsacchio e non viene predisposto e approvato da quest’ultimo il Regolamento e il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) opereranno, oltre alle misure di salvaguardia contenute nell’art. 11, anche il divieto di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti nonché tutte le iniziative di introduzione di eventuali deroghe.
E dove si applicano queste restrizioni? Sicuramente al di fuori dei centri “edificati” che non devono essere confusi con i centri abitati. Infatti, secondo il richiamo operato dall’art. 6, comma 3, della L. 394/91, i centri edificati sono definiti dal perimetro continuo, approvato dal Comune con apposita delibera, che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. E’ chiaro che il centro edificato non corrisponde con centro abitato.
Quindi, analizzando la legislazione nazionale, la Regione può con propria legge istituire una riserva, definirne il perimetro, prevedere le misure di salvaguardia che non possono essere sicuramente inferiori e diverse da quelle fissate dallo Stato, e indicare l’organo di gestione. Non è possibile, con legge regionale indicare deroghe alle misure di salvaguardia previste dalla L. 394/91, poiché possono essere introdotte solo dall’ente parco attraverso il Piano di Assetto Naturalistico. Perciò, un emendamento che autorizzerebbe il “completamento funzionale” delle attività, degli edifici e delle strutture esistenti e “gli interventi previsti e il vigente contratto di quartiere dell’Annunziata” sarebbe illegittimo poiché interverrebbe nella disciplina dei parchi naturali, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione statale vigente. Tanto meno, abrogare i divieti contenuti nell’art. 69 della L.R. 6/2005 servirebbe a superari i precisi limiti disposti dalla legge statale.
Infatti, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la Regione non può legiferare in materia di ambiente quand’anche esista un vuoto di disciplina.
Parimenti, dovrebbe guardarsi con una certa attenzione l’intervento autorizzato all’interno della Pineta Dannunziana approvato con l’art.7 della L.R. 39 del 2011. Il richiamato articolo introduce una deroga alle misure di salvaguardia all’interno di un Parco che non si è ancora dotato di Piano e Regolamento. Ora, bisogna verificare se gli interventi previsti hanno comportato una modificazione dei luoghi con la realizzazione di opere e l’asportazione di alberi o quant’altro contravvenendo il combinato disposto dell’art. 6 e 11 della L. 394/91.
Concludendo, voglio fare un’ultima considerazione sulla legittimità del mio progetto di legge di riperimetrazione. Il prof. Di Salvatore definisce illegittima ogni legge di istituzione, o di modificazione di una riserva che non sia stata sempre preceduta dal parere degli Enti locali. Questo assunto lo condivido. Infatti, è illegittima la legge di istituzione della Riserva come sono illegittime tutte le successive modifiche. Perciò, ho richiesto che gli enti locali interessati ed anche le associazioni ambientaliste partecipassero ai lavori della seconda commissione consiliare e potessero esprimere il loro parere così come richiesto dalla legge 394/91. Perciò, i Comuni di Giulianova e Roseto hanno potuto manifestare il loro parere e portare all’attenzione del Consiglio regionale la volontà, espressa con delibera dei rispettivi consigli, di riperimetrare la Riserva . Ugualmente la provincia ha espresso parere positivo al progetto di legge. Quindi, l’intervento sul perimetro della Riserva ha acquisito il richiesto parere di indirizzo degli enti locali, non solo, ma anche quello delle associazioni ambientaliste che non era neppure richiesto. In definitiva, questo intervento di riperimetrazione si rende necessario anche per sanare i numerosi vizi di illegittimità della Riserva”.