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Comune di Chieti, approvazione bilancio consolidato: interpellanza dell’opposizione

Chieti. Un’interpellanza per violazioni termini di bilancio consolidato ,ispirata dal capogruppo Udc -Mario De Lio e sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione al Comune di Chieti. L’atto è stato inoltrato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale del Comune di Chieti ed al Prefetto di Chieti.

“L’interpellanza – si legge in una nota – nasce successivamente alla non risposta da parte dell’Amministrazione ai numerosi quesiti posti nel Consiglio Comunale fiume che trattava proprio l’approvazione del bilancio consolidato dell’Ente; inoltre nello stesso Consiglio Comunale è stata rifiutata la possibilità di procedere alla presentazione e trattazione di una pregiudiziale, i cui contenuti sono stati riportati ed ampliati in questa Interpellanza”.

Questo è il testo dell’interpellanza:

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che:
– In data 8/02/2021 si è svolto Consiglio comunale per l’Approvazione bilancio consolidato per l’esercizio 2019 del gruppo comunale di Chieti;

– Durante la discussione nella seduta consiliare molti sono stati i dubbi sollevati dai consiglieri, su presunte violazioni dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato e le sanzioni ad esso collegate;

– Le risposte manifestate, in ordine alle questioni sollevate, hanno messo in evidenza quanto segue:

1. Il Dirigente finanziario, con risposta scritta, puntualizza che le sanzioni non sono direttamente correlate all’approvazione del documento contabile ma all’invio dei relative dati alla BDAP, precisando che la decorrenza per le sanzioni considerata la vigenza di un termine con sanzione differita, era il 31/12/2020;

2. L’assessore al ramo nel suo intervento (cfr. deregistrato) diversamente precisa che l’inizio dell’inadempienza e, quindi, delle sanzioni entra in vigore dal 1/1/2021.
Tale discordanza di date pone delle perplessità in merito alla decorrenza dei termini;

Osservato che:

– Le questioni sollevate in aula dalle minoranze, al contrario, hanno sottolineato che il mancato rispetto dei termini per l’approvazione del documento contabile, prescrive automaticamente il divieto delle assunzioni (divieto che permane fino all’adempimento da parte degli enti anche se tardivo) e l’inadempienza prevista dal comma 1-quinquies dell’art 9 del D.L 113/2016;

– A nostro avviso tale adempimento (approvazione del bilancio) ha carattere assoluto ed inderogabile in quanto previsto dalle vigenti normative;

Riscontrato che:
– Il collegio dei Revisori dei Conti,

● in merito all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale (delibera G.C 925 del 8 settembre 2020 fabbisogno personale triennio 2020-2022) precisa che il piano potrà essere attuato previa variazione di bilancio 2020/2022 con la conseguente verifica della relativa copertura finanziaria;

● sulla variazione di bilancio d’urgenza (delibera di Giunta n°15 del 6/11/2020) raccomanda la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019 in materia di assunzioni di personale;

● sulla delibera n°8 del 2 novembre 2020 ”rendiconto di gestione 2019”, ha notificato quali sono i vincoli da rispettare sulla spesa da lavoro dipendente e le relative assunzioni;

Accertato che:

– Con delibera n.925 dell’8 settembre 2020, la Giunta comunale ha stabilito il fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, segnalando che tali assunzioni fossero subordinate all’osservanza di tutte le prescrizioni di legge in materia di assunzioni del personale.

– In data 7/12/2020 con nota prot. N° 80820 Il dirigente finanziario ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, riferendosi anche a precedente comunicazione ed in merito alla verifica della situazione finanziaria dell’Ente, ha descritto con un analisi dettagliata le condizioni economiche rilevando una situazione di non equilibrio e di conseguenza l’ipotesi di utilizzare il riequilibrio finanziario previsto dall’art.243 bis del Tuel.

– con delibera n.44 del 29 Dicembre 2020, ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 193, D.Lgs n. 267/2000 – Ripiano maggior disavanzo di amministrazione rendiconto 2019 ai sensi dell’art.188, D.L. n. 267/2000. Provvedimenti di riequilibrio.Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis, D.Lgs n. 267/2000 e al Fondo di Rotazione. Il Consiglio comunale ha deliberato:

1 di non poter provvedere in merito alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio e al ripiano del maggior disavanzo 2019 con l’adozione delle misure ordinarie ai sensi dell’art. 188 e dell’art.193, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000;

2 di fare ricorso, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, come prevista e disciplinata dall’art. 243-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Rilevato che :

– In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine, come ampiamente noto, è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento, l’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016, prevede l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

– A nostro avviso la violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato ha automaticamente fatto scattare il divieto di assunzione, la cui violazione comporta l’assunzione illecita di spese e conseguentemente un nocumento erariale per l’amministrazione;

Tenuto conto che:

– Con recente d.l. il termine ordinario per l’approvazione del bilancio consolidato è stato prorogato al 30 novembre 2020 con lo scopo di consentire la predisposizione del bilancio consolidato nei tempi stabiliti. Tale norma indica le attività preliminari per il consolidamento dei bilanci del gruppo, quali i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative delle partecipate, tutte operazioni necessarie all’elaborazione del consolidato e alle scadenze previste. Nel caso in cui al verificarsi delle scadenze dei termini previsti per legge, i bilanci dei componenti del gruppo non siano stati ancora approvati, deve essere trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto, per poter approvare il bilancio consolidato nei tempi stabiliti;

– Da quanto in nostro possesso, è risultato che le attività preliminari compiute per predisporre in tempo il bilancio consolidato hanno riscontrato le identiche criticità in precedenza comunicate nei pareri del collegio dei revisori, ( cfr. parere sul consolidato 2019 sul bilancio consolidato 2018)

– Legge di bilancio 2019 ha individuato un termine fisso rispetto al vecchio termine ‘mobile’. Esso prevede infatti che “Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche…(“Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale)

– Tale modifica, a nostro aviso, è favorevole agli enti che approvano in tempi stabiliti il proprio bilancio, al contrario diviene penalizzante per quelli che lo approvano tardi e, ancor di più per quelli che lo approvano oltre il termine;

– La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con delibera n. 16/2020/INPR le “Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019”.
Il documento, che aggiorna gli indirizzi già forniti a seguito delle indicazioni rilevate in sede di prima applicazione e delle novità normative intervenute, è corredato da un questionario articolato in 6 sezioni che riproducono i passaggi di rilievo per l’elaborazione del bilancio consolidato e da note metodologiche esplicative che recano esempi per il corretto inquadramento di alcuni dei quesiti proposti. Il termine per l’assolvimento degli adempimenti relativi all’esercizio 2019, per effetto della normativa emergenziale, è stato differito al 30 novembre 2020. La Sezione delle autonomie ribadisce la rilevanza del bilancio consolidato e la sua assoluta centralità nell’ambito del disegno tratteggiato dal d.lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, in quanto preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente e alla complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative, sottolineando “come il consolidamento dei conti consenta di superare quel frazionamento dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare ostacolo ad una piena conoscibilità della situazione finanziaria complessiva che rappresenta condizione imprescindibile per la governabilità dei conti del Paese”. A tale scopo, le indicazioni operative mirano sia ad assicurare l’uniformità dei comportamenti dei revisori contabili, chiamati a rendere specifico parere, che a fornire agli enti interessati (regioni ed enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti), uno strumento di ausilio nella gestione delle operazioni propedeutiche al corretto consolidamento delle risultanze contabili dei soggetti inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica (cosiddetto GAP);

Preso atto che:
– In data 23 ottobre 2020 con determinazione n.1087 ad oggetto approvazione avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 11 posti di vari profili si disponeva schema di avviso pubblico a valere sul piano del fabbisogno anno 2020;

– In data 17 novembre 2020 la giunta comunale con delibera n.24 affidava con atto di indirizzo al Dirigente del terzo settore di procedure all’individuazione di soggetti idonei collocate in graduatorie in corso di validità presso altri enti per una manifestazione d’interesse relativamente alla procedura di mobilità volontaria;

– In data 23/11/2020 con determinazione n.1194 il Dirigente del 3° settore approvava avviso per acquisire manifestazione d’interesse degli idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati in altri enti per la copertura dei posti a tempo pieno ed indeterminato per i vari residuali profili;

– Con provvedimenti dirigenziale n. 1406-1407-1408-1409 del 21/12/2020, a decorrere dal 30/12/2020, vi era l’immissione in ruolo dei singoli dipendenti con la relative spesa per I giorni 30 e 31 dicembre 2020 con relative capienza sul capitol 10560/1 del bilancio 2020;

– Con delibera di giunta comunale n. 54 del 22 dicembre 2020, si è deliberato la modifica del programma triennale del fabbisogno del personale con la sostituzione di 2 unità di categoria b1(50% agli interni) nonchè 1 unità cat. C con la trasformazione di 5 part-time a tempo indeterminate in rapporti a tempo pieno realizzando così un economia;

– Con delibera di giunta comunale n. 53 del 22 dicembre 2020 si è deliberato schema di accordo per utilizzo graduatorie altri enti;

– Con provvedimenti dirigenziali n. 1490-1491-1492-1493-1494,del 29/12/2020 a decorrere dal 31/12/202 vi è stata l’immissione in ruolo dei singoli dipendenti con la relative spesa per il 31 dicembre 2020 con relativa capienza sul capitolo 10560/1 del bilancio 2020.

Tenuto presente
– quanto statuito dalla Sezione di Controllo Veneta della Corte dei Conti secondo la quale “Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1- quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”, sia la stipula di “contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi”. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un “blocco” delle rispettive risorse, le quali, nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione “tardiva”, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le “assunzioni” (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.” (Sez. Reg. Contr. Veneto delib. 17 gennaio 2019, n.2/2019/PRSP);

– Dello stesso tenore anche la Sezione Trentina, ritenendo che “…L’art. 9 del d.l. n. 113/2016, adoperando il termine “sanzione” nel disposto del comma1-octies, disvelerebbe invero una ratio legis sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. “elusive” del divieto, con un vero e proprio “blocco” delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento, ovverosia “nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione tardiva…” (Corte dei conti, Sez.Reg di Controllo per il Trentino Alto Adige/Sud Tirol, sede Trento, Delib. 8 novembre 2019, n.54/2019/PRSE);

– La predetta preclusione ha carattere assoluto ed inderogabile, a tal punto che la giurisprudenza ha ritenuto anche impossibile, per le amministrazioni inadempienti, procedere all’acquisizione di personale in comando da altra amministrazione (cfr Sez. Reg. Controllo Abruzzo, Delib. 9 giugno 2017 n.103/2017/PAR; Sez. Reg. Controllo Puglia, Delib. 21 giugno 2018, n.98/2018/PAR);

– le preclusioni scaturenti dal nuovo art. 9, comma 1-quinquies e ss., D.L. 24 giugno 2016, n. 113 e s.m. che, invero, contempla una sanzione “diretta” per l’ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali. Se il primo precetto normativo sulla previsione di determinati limiti di spesa è senz’altro riconducibile ad uno dei principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le province autonome e gli enti locali, il secondo precetto positivo è posto a presidio del rispetto di termini espressamente fissati per legge ed entro i quali le amministrazioni devono adottare i rispettivi documenti contabili fondamentali” (Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, 9 giugno 2017, n.103/2017/PAR)>>>.

– Dello stesso tenore anche la sentenza n.41 del 2020, Corte dei conti Sez. Marche, per la quale “la violazione dei termini per l’approvazione del bilancio consolidato ha automaticamente fatto scattare l’imposto divieto, comporta l’assunzione illecita di spese e, conseguentemente un nocumento erariale per l’amministrazione.” Ha inoltre stabilito che “il nocumento patrimoniale debba essere ripartito in ragione delle specifiche funzioni istruttorie- amministrative…” precisando con riferimento al responsabile dei Servizi finanziari, che il suo ruolo “anche a seguito delle intervenute riforme, non si limitirebbe più ad una mera verifica della copertura finanziaria della spesa, ma assurgerebbe a vero e proprio garante degli equilibri di bilancio, della correttezza della spesa, e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica nell’ambito della più complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali”;

Considerato che:
– Alla luce dei rilievi sopra esposti, tutti i soggetti, in base alle loro competenze, avrebbero dovuto verificare le condizioni di ammissibilità e di liceità delle previste assunzioni, ponendo in evidenza le problematiche e gli oggettivi impedimenti imposti dalla legge.

– Appare evidente che le assunzioni avrebbere avuto luogo in data 29/30 dicembre 2020 e, di conseguenza, oltre il limite temporale stabilito;

– Lo stesso Collegio dei revisori, nei loro pareri, aveva posto all’attenzione le difficoltà legate alle eventuali assunzioni di spese indebite;

– Il Segretario Generale, prima della scadenza dei termini, ha sollecitato l’approvazione del bilancio consolidato 2019 ;

– Sotto il profilo procedurale, il competente settore gestione risorse umane, nella persona del suo dirigente, avrebbe dovuto procedere ad effettuare tutte le doverose verifiche in ordine ai vincoli ed ai limiti normativi esistenti per procedere alle assunzioni nei termini e con la tempistica sopra indicate. I contratti sono stati firmati a dicembre 2020, e le assunzioni sarebbero state effettuate al di fuori dello spazio temporale consentito dalla legge, nonostante fosse pienamente a conoscenza del fatto che il bilancio consolidato non sarebbe mai stato approvato nei termini, soprattutto alla luce della paventata criticità comunicata sull’analisi generale delle condizioni economiche dell’ente dove si rilevava una situazione di non equilibrio e quindi l’ipotesi di utilizzare il riequilibrio finanziario previsti dall’art.243 bis del Tuel;

Valutato che:

– Quanto sopra descritto costituisce un indubbio elemento che qualifica la Condotta come negligente, inadempiente e illegittima;

gli scriventi consiglieri:

A. Lamentano la presunta violazione, degli artt.151, ultimo comma, del D.lgs.267/2000 e 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016;

B. Chiedono agli organi in indirizzo gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti narrati;

C. Chiedono di valutare eventuali profili di illegittimità anche riguardo alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati, stipulati dal 1° gennaio ad oggi, e nel caso di procedere per quanto di competenza;

D. Si riservano inoltre di trasmettere tale documentazione alla Corte dei Conti e alla magistratura competente.

I Consiglieri comunali
De Lio Mario
Aceto Liberato
Colantonio Mario
Costa Stefano Maurizio
Di Biase Carla
Di Iorio Bruno
Di Stefano Fabrizio
Giampietro Giuseppe
Letta Emma
Miscia Roberto
Riccardo Giampiero