Quella del prossimo 4 marzo, sarà la prima tornata elettorale in cui si voterà sulla base della nuova legge elettorale, approvata lo scorso 3 novembre. Tante le novità rispetto al precedente sistema, ecco le principali.
1 – Il sistema elettorale
L’attuale sistema elettorale, il cosiddetto “Rosatellum bis”, è un sistema misto maggioritario/proporzionale in base al quale la maggior parte dei seggi, 386 alla Camera e 193 al Senato, verranno assegnati con il sistema proporzionale in collegi plurinominali, mentre i seggi restanti, rispettivamente 232 alla Camera e 116 al Senato, verranno assegnati con il sistema maggioritario in collegi uninominali.
Le forze politiche possono presentarsi sia singolarmente che in coalizione, e a seconda del tipo di collegio esprimeranno un candidato o una lista di candidati.
2 – Il collegio uninominale
Nel collegio uninominale viene messo in palio un unico seggio parlamentare, che verrà assegnato al candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti (sistema maggioritario), per tale ragione in questo tipo di collegio ogni partito/coalizione presenta un unico candidato.
3 – Il collegio plurinominale
Nel collegio plurinominale sono messi in palio più seggi parlamentari, che verranno assegnati alle diverse forze politiche in proporzione ai voti ricevuti (sistema proporzionale). Per questa ragione ogni partito presenta una lista di candidati o, nel caso delle coalizioni, un insieme di liste.
Una volta calcolati i seggi ottenuti da ogni forza politica, i candidati della relativa lista saranno eletti in base alla loro posizione nella lista stessa. Ad esempio, ipotizzando che il partito “A” abbia ottenuto 2 seggi, ad essere eletti saranno i candidati che compaiono nelle prime due posizioni della sua lista.
4 – La scheda elettorale
Sono due previste due schede elettorali, una per la Camera e una per il Senato, entrambe basate sul medesimo schema. Le schede sono divise in una serie di aree, ognuna delle quali corrispondente ad un partito/coalizione.
Nel riquadro superiore di ciascuna area è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale, mentre nei riquadri sottostanti compaiono i simboli delle forze politiche che lo sostengono accompagnati dalle relative liste per il collegio plurinominale.
4 – Come si vota
Come previsto dall’articolo 58 della Costituzione, gli elettori che abbiano compiuto 25 anni riceveranno sia la scheda per la Camera che quella per il Senato, mentre i più giovani riceveranno solo quella per la Camera.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale.
Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio.
5 – Il divieto di voto disgiunto
Il voto nelle due tipologie di collegi è rigidamente collegato. Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo.