L’Aquila. La giunta comunale dell’Aquila, su proposta deliberativa dell’assessore alla Ricostruzione Pietro Di Stefano, ha approvato l’atto di indirizzo contenente il disciplinare per l’esercizio sostitutivo, da parte dell’ente, rispetto alla costituzione dei consorzi obbligatori. Questi ultimi sono previsti da un’Ordinanza di presidenza del Consiglio dei ministri del 2009, al fine di “effettuare interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico per gli aggregati di immobili”.
Viene dunque fatto obbligo, ai proprietari di singole unità immobiliari, di costituirsi in consorzio entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggregato sull’albo pretorio del Comune, ai fini di presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. Decorsi inutilmente questi termini l’ordinanza prevede che il Comune, previa diffida, si sostituisca ai proprietari inadempienti, entro un massimo di 15 giorni, mediante la nomina di un commissario. Dal momento che l’ordinanza, tuttavia, non disciplina le modalità rispetto a tale materia, la giunta ha approvato un atto di indirizzo ai fini di stabilirne i criteri.
Nel caso di inadempienza, dunque, è il sindaco a provvedere alla nomina di un commissario, individuato attingendo ad un apposito albo, la cui costituzione avverrà tramite avviso pubblico. Il commissario svolgerà le attività preparatorie connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione e predisporrà il decreto di occupazione, svolgendo, inoltre, anche le funzioni di responsabile dei lavori. Per quanto riguarda la scelta della ditta cui affidare l’esecuzione dei lavori, al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità, dovrà attingere dall’elenco degli operatori economici interessati e inviare l’invito a non meno di cinque ditte, di cui almeno due con sede legale in Abruzzo.
Per lavori di importo superiore ai 20 milioni 658mila euro l’impresa deve aver realizzato, nel quinquennio precedente, l’esecuzione di lavori per una cifra non inferiore a 2 volte e mezzo l’importo di gara. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta della ditta affidataria dei lavori il contratto s’intenderà risolto e il commissario procederà a interpellare i soggetti che hanno partecipato alla selezione originaria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento.
Il compenso del commissario sarà pari al 2 per cento della somma ammessa a contributo per un valore dei lavori fino a un milione di euro, all’1 per cento per importi fino a 5 milioni di euro, allo 0,5 per cento per contributi fino a 10 milioni di euro e allo 0,2 per cento per contributi eccedenti i 10 milioni di euro. “Finora – ha spiegato l’assessore alla Ricostruzione Pietro Di Stefano – non si era ancora materialmente posto il problema delle inadempienze rispetto alla costituzione dei consorzi obbligatori.
Una questione che, invece, adesso inizia a delinearsi, riguardando, in maniera particolare, quegli aggregati in cui alcuni dei proprietari delle singole unita’ immobiliari risiedono all’estero, talvolta in luoghi molto lontani, come il Centro America o l’Australia. In questi casi il Comune deve necessariamente esercitare i poteri sostitutivi, a norma di legge e per evitare blocchi e rallentamenti nel processo di ricostruzione. Si e’ resa pertanto necessaria l’elaborazione di un disciplinare da parte della giunta che ne stabilisse criteri e modalita’ garantendo, allo stesso tempo, l’avvio dei cantieri e la perfetta trasparenza e tracciabilita’ dei processi”.