Ecolan spa, Pdl all’attacco: ‘La revoca degli amministratori è illegittima’

pdlChieti. “Lo statuto della società Ecolan spa non contiene alcuna disposizioni in tema di revoca degli amministratori, limitandosi a precisare che la revoca degli amministratori, così come la loro nomina, compete all’Assemblea ordinaria dei soci”.

E’ quanto scrivono in una nota i vertici del Pdl di Chieti, secondo cui “in assenza di previsioni specifiche contenute nello Statuto, la disciplina della revoca degli amministratori di Ecolan si rinviene nell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Tale norma dispone che ‘gli amministratori (…) sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo (…), salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa’. E questo sarebbe appunto il caso di Ecolan. Non vi è infatti nessuna motivazione di giusta causa quale, ad esempio, la violazione di obblighi contrattuali o di obblighi fiduciari di fedeltà, lealtà, correttezza e cura, cosi come recita la Legge, né recita ancora la Legge, costituiscono giusta causa di revoca né la mera convenienza economica della società, né una riorganizzazione aziendale, né, infine, il mutamento della maggioranza azionaria. L’eventuale rimozione senza giusta causa per tanto comporterebbe la necessità di un risarcimento di danno pari al compenso che l’amministratore avrebbe percepito fino alla scadenza naturale dell’incarico. Neanche la modifica statutaria in emerito alla composizione del Consiglio d’Amministrazione come recita ex l’art. 4 del D.L. 6-7-2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 – in vigore dal 1 gennaio 2013 può prevedere la rimozione dell’attuale CdA. Infatti il succitato art . 4 recita che ‘Le disposizioni di cui sopra si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto’. Ci troviamo allora, nel caso di Ecolan, in un provvedimento nel quale non si vede quale ‘giusta causa’ possa essere addotta dall’assemblea per giustificare la revoca ed evitare l’obbligo di risarcimento dei danni a carico della società. Né il cambiamento di ‘colore’ politico delle amministrazioni pubbliche socie di Ecolan costituisce giusta causa oggettiva di revoca, in assenza di una specifica normativa (o di una specifica previsione statutaria) che consenta, per le società pubbliche, il così detto spoil system. Alla luce di tante sentenze specifiche c’è invece da rilevare il danno erariale di cui, chi andrebbe a votare quel provvedimento , si farebbe carico. Infatti le società a partecipazione totalmente pubblica rientrano nell’ambito della giurisdizione contabile della Corte dei Conti. Conseguentemente, il voto favorevole espresso dai rappresentanti dei Comuni all’interno dell’assemblea sociale di Ecolan alla revoca degli amministratori, non sussistendo una giusta causa, comporterebbe un danno economico per la società medesima (costituito dai danni che gli amministratori revocati potranno chiedere e ottenere anche in via giudiziaria), esponendo i predetti rappresentanti dei Comuni al giudizio contabile della Corte dei conti e al conseguente obbligo di risarcimento. Invitiamo per tanto tutti i componenti dell’Assemblea a riflettere e a valutare il rischio che grava su chi voterà nel senso della revoca degli amministratori. Si esporranno all’obbligo di risarcire il danno che conseguirà dall’esercizio di tale revoca in assenza di giusta causa. Infine un’ultima considerazione politica: l’esigenza del Pd, uscito sconfitto sul nostro territorio da quest’ultima tornata elettorale, di ottenere qualche strapuntino per soddisfare esigenze interne al partito, non può mettere a repentaglio la corretta gestione degli enti comunali e sovracomunali , che non sono a disposizione dell’esigenza di un singolo partito ma dell’intera collettività. Per tanto noi non voteremo quel provvedimento perché illegittimo, ed invitiamo al buon senso gli altri colleghi sindaci per evitare anche ricadute personali che non potranno poi, e vigileremo su questo, far ricadere sui singoli comuni di appartenenza. E’ ben chiaro che in questa sede la responsabilità è singola e specifica”.

 

 


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