Ortona. Una vicenda che merita di essere approfondita con una commissione consiliare di inchiesta, prevista dall’art. 15 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. È questa la proposta di Tommaso Coletti, consigliere comunale di Ortona dal 1975 al 2017.
Il 2 settembre 1988, con verbale di amichevole convenzione tra il Comune di Ortona ed uno dei proprietari delle aree del secondo Piano di Zona in località Fonte Grande è stata concordatala cessione bonaria di un terreno per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata. La procedura è la stessa seguita per gli altri proprietari dei terreni interessati.
Il prezzo concordato per la cessione, stabilito a seguito della stima fatta dal Geom. Gianni Verna, era di lire 396.386.500 così comedeliberato dalla Giunta Municipale di Ortona con atto n. 443 del 21 marzo 1988.
Con lo stesso verbale di amichevole convenzione e con gli atti amministrativi successivi è stato stabilito di corrispondere al proprietario, a titolo di acconto, la somma di lire 158.831.900 entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione e lire 237.831.900 entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto pubblico da sottoscrivere comunque entro il 31 dicembre 1988.
L’Amministrazione Comunale ha provveduto a sottoscrivere la convenzione ed a versare la somma di lire 158.831.900nei termini previsti, consentendo così agli assegnatari delle aree di procedere alla realizzazione degli immobili nel secondo PEEP.
La seconda parte della convenzione non è stata rispettata dall’Amministrazione Comunale che ha tardato sia a stipulare l’atto definitivo che a versare la rimanente somma.
L’Amministrazione Comunale il 1 luglio 1989 con atto deliberativo di Giunta ha disposto anche l’occupazione d’urgenza delle aree oggetto del verbale di amichevole convenzione, probabilmente per regolarizzare la procedura e nel contempo con determina dirigenziale n. 55 del 13.08.1997 ha provveduto a pagare la restante somma di lire 237.831.900 al proprietario espropriato.
Circa un anno dopo, con atto notificato in data 16 giugno 1998, il Comune di Ortona veniva citato dinanzi al Tribunale di Chieti da parte degli eredi dello stesso proprietario,nel frattempo deceduto, per dichiararerisolto il contratto stipulatotramiteverbale di amichevole convenzione in data 2 settembre 1988e condannare il Comune di Ortona allarestituzionedellearee,al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima, dalla ritardata restituzione, dalla demolizione del fabbricato sovrastante il terreno, da liquidare sulla base di consulenza tecnica d’ufficio con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, detratto quanto percepito a titolo di acconto, in subordine, in caso di mancata restituzione dell’immobile, condannare l’Amministrazione Comunale al maggior risarcimento ovvero a tutto quanto dovuto per l’inadempimento a quanto convenuto, sulla base di consulenza tecnica d’ufficio con interessi legali e rivalutazione monetaria, detratto quanto percepito a titolo di acconto.
Con delibera di Giunta Comunale n. 339 del 13 agosto 1998, al tempo del SindacoGianfrancescoPuletti, il Comune ha nominato l’avv. Diego De Carolis difensore dell’Ente nel suddeto giudizio.
Con sentenza n. 848/2007, il Tribunale di Chieti ha emesso la sentenza con cui ha dichiarato acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di Ortona l’area in discussione in quanto espropriata nell’ambito del Piano di Edilizia Economica e Popolare e irreversibilmente trasformata, condannando il Comune di Ortona a corrispondere agli attori, eredidel proprietario espropriato, la rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT sulla somma di lire 397.608.500 dall’1 gennaio 1988 al 2 settembre 1998, nonchè gli interessi in misura pari al tasso corrente di inflazione dal 2 settembre 1988 al 13 giugno 1997, data di effettivo pagamento della seconda trance da parte del Comune.
Praticamente il Comune nel giudizio di primo grado ha dimostrato l’infondatezza dell’impostazione degli attori ed è stato condannatoal pagamento della sola rivalutazione monetariaedegli interessi per il ritardato pagamento della seconda trance dell’accordo sottoscritto nel 1988.
In sostanza, secondo la sentenza di primo grado il Comune doveva dare agli eredi circa 30/40 mila euro. Questa sentenza è stata appellata da parte degli interessati e l’atto di appello è stato notificato al Comune di Ortona il 23 dicembre 2008, con invito a costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza fissata per il 21 aprile 2009. Il Comune di Ortona, tuttavia, non si è costituito in appello!
Il giudice di secondo grado, evidenziandola contumacia del Comune di Ortona, consentenza n. 804 del 15 luglio 2014 ha riformato la sentenza di primo grado. In particolare ha dichiarato risolto l’accordo bonario del 2 settembre 1988, condannando il Comune di Ortona a pagare ai ricorrenti eredi dell’originario proprietario un valore diverso dei terreni occupati, con rivalutazione e interessi fino all’esecuzione della sentenza.
Non si conoscono le ragioni per le quali il Comune di Ortona nel 2009 non si è costituito in appello per difendere una sentenza di primo grado, tutto sommato favorevole all’Ente. Dall’esecuzione di questa sentenza deriva la somma che oggi il Comune ha dovuto riconoscere come debito fuori bilancio e che dovrà provvedere a pagare agli eredi.
Non essendosi costituito in appello il Comune di Ortona difficilmente avrebbe potuto trovare ragione in Cassazione, dove si ricorre per ragioni di legittimità e non di merito.
“Sarebbe utile,dichiara Tommaso Coletti, ai fini della ricerca di responsabilità politiche ed amministrative, come ha dichiaratolo stesso Sindaco Leo Castiglione, capire perché il Comune di Ortona non si è costituito nel giudizio di appello tra il 2008 e il 2009, quando anche l’attuale Sindaco era componente della Giunta Municipale di allora”.