L’Aquila, numero chiuso Università: nuovo pronunciamento del Tar

Con una corposa sentenza di ben 12 pagine, il TAR dell’Aquila, in questi giorni, è tornato sulla vexata quaestio del numero chiuso, disponendo l’immatricolazione di due studenti alla facoltà di Odontoiatria dell’Università de L’Aquila mediante la valorizzazione dei crediti conseguiti in un Corso di laurea afferente alle professioni sanitarie e non per scorrimento della graduatoria del test nazionale.

 

Il Collegio giudicante, accogliendo in pieno le richieste degli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano, ha ordinato all’ateneo “di procedere alla valutazione di merito della compatibilità della preparazione maturata nei corsi di provenienza con quella ritenuta necessaria dall’ateneo di accoglienza. a) la complessiva carriera universitaria pregressa dei ricorrenti, i loro titoli culturali, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche certificate; b) la possibilità di iscrivere i ricorrenti al secondo anno come ‘ripetenti’.

I legali, con il ricorso introduttivo, lamentavano la violazione dei generali principi che regolano le procedure di evidenza pubblica con particolare riferimento all’utilizzazione di tutte le disponibilità di posti, inclusi quelli riservati agli studenti extracomunitari, nonché l’eccesso di potere per violazione del generale principio di proporzionalità rispetto al fine pubblico con riferimento ai posti assegnati e non utilizzati a richiesta per passaggi/immatricolazioni. I tre Giudici della prima sezione del Tar abruzzese – dr. Umberto Realfonzo (Presidente), dr.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare (Estensore) e il dr. Mario Gabriele Perpetuini (Primo Referendario) – hanno richiamato nelle articolate motivazioni, tra l’altro, una pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2009, con cui sono state severamente censurate tutte le restrizioni di accesso agli studi che, come quelle collegate al mero “fabbisogno di professionalità”, non siano collegabili all’effettiva ricettività delle strutture universitarie.

 

Ed invero – precisa il TAR – “dalla considerazione secondo cui il contingente degli studenti da immatricolare scaturisce da un apposito iter istruttorio, finalizzato all’esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile anche in relazione al numero degli studenti extracomunitari, non può non discendere che l’Università debba essere tenuta ad utilizzare i posti residui, individuati, all’esito della verifica delle capacita ricettive delle strutture universitarie”. La sentenza precisa, altresì, che “l’acquisizione di un numero di studenti inferiore rispetto alle complessive potenzialità recettive dell’Università si pone in violazione della dichiarata finalità di pubblico interesse perseguita dalla programmazione delle immatricolazioni, funzionale alla piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili e, sotto il profilo finanziario e di bilancio dell’Ateneo, potrebbe porsi anche in contrasto con l’obiettivo di adeguata alimentazione delle entrate mediante le tasse degli studenti”.

 

In buona sostanza, i Giudici hanno affermato con chiarezza che l’immatricolazione dei richiedenti l’accesso al corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria non può essere negata pregiudizialmente, in quanto si finirebbe per ledere il diritto allo studio, costituzionalmente protetto, nonché di compromettere le esigenze di piena occupazione delle strutture universitarie e del corrispondente fabbisogno di personale specializzato nelle professioni sanitarie, oltre che gli stessi interessi di carattere finanziario dell’ateneo.

 

 

Per l’avvocato Salvatore Braghini, non nuovo a queste battaglie, “la sentenza assume un significato rilevante, in quanto evidenzia tutte le criticità dell’attuale sistema di accesso programmato alle professioni sanitarie, proprio nel momento in cui è iniziato l’iter parlamentare di modifica, che prevede una selezione alla fine del primo anno aperto a tutti gli aspiranti, attraverso il raggiungimento di un numero minimo di crediti agli esami e tramite un test cosiddetto ‘a soglia’ per il quale chi ha ottenuto un voto minimo entra sicuramente in una delle facoltà. Occorre dire grazie proprio alle numerose sentenze della giustizia amministrativa, e, in particolare alle due sezioni del tar abruzzese (L’aquila e Pescara) – conclude il legale – se il sistema di reclutamento evolverà verso un assetto più razionale di valutazione delle effettive propensioni e capacità dei futuri operatori sanitari di cui vi è un’indubbia carenza a livello nazionale”.

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