Se sei in affitto e il tuo appartamento presenta una situazione non salutare, come ad esempio la presenza di muffa, cosa puoi fare?
Affittare un immobile implica una serie di responsabilità e diritti sia per il locatore che per l’affittuario. Tra le domande più comuni sorge spesso il dilemma su quando sia lecito per il locatario sospendere il pagamento del canone di affitto, specialmente in presenza di muffa nell’abitazione. La comparsa di muffa in una casa locata non solo compromette la vivibilità dello spazio, ma mina anche la salute degli occupanti. Di conseguenza, la questione sulla possibilità di sospendere il pagamento del canone diventa rilevante e merita un’analisi approfondita.
La legislazione, nel suo intento di tutelare gli interessi degli affittuari, fornisce delle disposizioni che vanno esaminate caso per caso. Tuttavia, è dovere del locatore garantire che l’immobile sia in condizioni abitabili e salubri. La presenza di muffa, quindi, solleva dubbi sulla qualità dell’abitazione e sulle responsabilità relative al suo mantenimento.
La Cassazione, nel corso del tempo, ha emesso diversi pronunciamenti a tutela degli affittuari. Tuttavia, non sempre la colpa ricade esclusivamente sul proprietario dell’immobile. Esistono situazioni in cui l’affittuario potrebbe essere considerato responsabile. Andiamo a vedere i vari casi ed esaminiamoli.
Se la muffa è causata da un guasto interno all’unità abitativa, come la rottura di un tubo di pertinenza dell’appartamento, il proprietario è tenuto a intervenire e a coprire i costi necessari per riparare il danno, come previsto nel contratto di locazione.
Se, invece, la muffa è generata da un guasto ai tubi condominiali, sia il proprietario che l’affittuario hanno il diritto di richiedere interventi di riparazione, compresi eventuali danni strutturali provocati dalle infiltrazioni d’acqua.
Tuttavia, se la muffa è il risultato di un guasto interno non segnalato tempestivamente dall’affittuario al proprietario, o se l’affittuario ha contribuito al deterioramento dell’ambiente favorendo la formazione di muffa (ad esempio, lasciando finestre aperte durante il maltempo), allora le spese per la riparazione potrebbero ricadere sull’affittuario stesso.
Riguardo alla possibilità di sospendere il pagamento del canone, in passato si pensava che il locatario potesse farlo se il proprietario non garantiva la salubrità dell’immobile. Tuttavia, è necessario chiarire che se l’affittuario non è in grado di trovare un’altra sistemazione, può ridurre o sospendere il pagamento dell’affitto solo se il problema è rilevante e compromette seriamente la vivibilità dell’abitazione.
In caso contrario, l’unico ricorso per l’affittuario è quello di rivolgersi al tribunale. Inoltre, l’affittuario ha sempre il diritto di rescindere il contratto di locazione nel caso in cui si presenti una situazione insalubre, come la presenza di muffa, purché dia un congruo preavviso al proprietario, di solito di almeno sei mesi.
In conclusione, la presenza di muffa in un immobile in affitto può giustificare la sospensione o la riduzione del pagamento del canone solo se il problema è grave e non risolvibile in altro modo, e sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali e legislative in vigore.