Le persone che vivono in affitto si chiedono chi deve pagare il canone Rai tra l’inquilino o il locatore: tutto quello che c’è da sapere.
Chi detiene un apparecchio televisivo nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone Rai. L’imposta venne introdotta attraverso il regio decreto-legge n.246 del 21 febbraio 1938 ed era rivolta, all’epoca, agli apparecchi per le trasmissioni radiofoniche, poi fu esteso anche ai televisori dopo il loro avvento nel nostro Paese.
Come accade per altre imposte e tributi, sono previste anche delle esenzioni. In molti, però, si pongono una domanda proprio relativa al canone Rai: chi deve versare l’imposta in caso di abitazione in affitto? Vediamo cosa accade in questo tipo di situazione e chi deve provvedere al pagamento dell’imposta che, dal 2016, è addebitata in nella bolletta dell’energia elettrica.
Casa in affitto, chi paga il canone Rai: tutto quello che c’è da sapere
Quando si decidere di prendere in affitto un immobile, molto spesso ci si chiede quali siano le spese a carico dell’inquilino e quali a carico del locatore. Fra queste rientra anche il canone Rai, l’imposta dovuta per il possesso di un apparecchio televisivo. Facciamo chiarezza sul punto.
A dover pagare il canone Rai è sempre l’inquilino dell’immobile, indipendentemente a chi appartenga l’apparecchio televisivo o il suo utilizzo. Questo perché il canone è a carico di chi abbia la disponibilità del televisore.
A variare sono le modalità del pagamento dell’imposta che dal 2016 viene addebitata nella bolletta dell’energia elettrica e suddivisa in 10 rate (da gennaio a ottobre). Il locatario che ha provveduto alla voltura dell’utenza elettrica verserà in automatico l’imposta attraverso il pagamento delle bollette della luce. Chi, invece, non ha effettuato la voltura, dunque, con un contratto della luce a nome del locatore, dovrà procedere con il versamento tramite modello F24.
Anche in questo caso per l’imposta sono previste delle esenzioni. Innanzitutto, non dovranno versare l’imposta gli inquilini che non possiedono alcun apparecchio televisivo, circostanza che dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate inviando un apposito modulo. Si tratta di un’autocertificazione che può essere inoltrata tramite posta, in via telematica sul portale dell’ente o rivolgendosi ad un intermediario, come i patronati.
Sono esenti anche i soggetti che possiedono una seconda casa e pagano il canone in quest’ultima o le persone che fanno parte di un nucleo familiare che versa l’imposta in un altro immobile, come studenti o lavoratori fuori sede che vivono in città diverse da quella di residenza.