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730/2014, quali sono le spese mediche detraibili

Con la dichiarazione dei redditi (modello 730) è possibile detrarre le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno d’imposta, quindi recuperando tutte le ricevute dei ticket e degli scontrini tutti questi costi possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 19%.

 

QUALI SPESE SI POSSONO DETRARRE

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta per il 19% del loro importo. C’è però una franchigia di 129,11 euro. Questo significa che il contribuente deve sommare tutte le spese sostenute, sottrarre la franchigia e calcolare il 19% sul risultato ottenuto.

In particolare vi rientrano i medicinali da banco o dietro prescrizione medica, prodotti fitoterapici approvati dall’AIFA, interventi chirurgici, analisi e test da laboratorio, acquisto o noleggio di protesi sanitarie, di strumentazione medico-sanitaria, nonché perizie medico-legali.

E il cosiddetto scontrino parlante, deve presentare i suddetti elementi come la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

La franchigia non si applica, cioè si ha la detrazione sull’intera spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di portatori di handicap (es. carrozzine) e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza.

SPESE MEDICHE DETRAIBILI

Possono essere detratte le seguenti spese, che siano state sostenute sia nell’ambito di prestazioni private sia del Servizio sanitario nazionale (ticket):

• prestazioni chirurgiche;
• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
• prestazioni specialistiche;
• acquisto o affitto di protesi sanitarie;
• prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
• ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma
solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
• acquisto di medicinali;
• spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
• spese relative al trapianto di organi;
• importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
• assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Non sono detraibili le spese sanitarie sostenute per danni arrecati da terzi (es. a seguito di un’incidente stradale) già risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto (es. assicurazione). Diverso è il discorso per i rimborsi di spese mediche per polizze sanitarie pagate dallo stesso contribuente: in questo caso i costi sostenuti possono comunque essere portati in detrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER DETRAZIONE SPESE MEDICHE

Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare:

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

• per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;

• per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

• per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap.

Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle italiane e anche per per queste deve essere conservata la documentazione quietanzata. Le spese per il trasferimento e il soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non sono detraibili. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano libera (se dall’inglese, francese, tedesco o spagnolo) o giurata (se da altre lingue).

FONTE: QuiFinanza