Ci sono dei casi di incidenti sul lavoro in cui la responsabilità è attribuita al titolare. Ecco in quali contesti accade
Quando si lavora, sono molte le precauzioni da prendere, per non rischiare di farsi male e che il proprio dipendente possa avere conseguenze.
Negli ultimi anni sono stati davvero tanti gli incidenti sul lavoro, che hanno, purtroppo, portato alla morte moltissime persone. È fondamentale che sul lavoro ci siano sicurezza, e tutte le precauzioni possibili, per evitare infortuni del lavoratore, lievi o gravi.
Ci sono diversi contesti, infatti, in cui se accadono incidenti sul posto di lavoro, a pagarne le conseguenze sono proprio i datori. E proprio una recente sentenza emessa dalla Corte Suprema il 28 aprile 2023, sottolinea ancora una volta le responsabilità dei titolari di un’attività o azienda se il datore non informa il proprio lavoratore sui pericoli del lavoro in questione.
Ma cerchiamo di capire meglio cos’è accaduto.
Secondo la sentenza 17617/2023 del 28 aprile 2023, emessa dalla Corte di Cassazione, si è tornati ad affrontare la questione delle responsabilità penali di un titolare che non informi in modo esaustivo e corretto il lavoratore e non provveda alla sicurezza dell’azienda.
Nel caso in questione, un addetto alla custodia di animali era affogato dopo essere scivolato in una vasca di raccolta d’acqua, profonda 10 metri, per aver cercato di riprendere una pecora.
Il titolare dell’azienda agricola in cui lavorava l’addetto, aveva ricevuto una sentenza di condanna dalla Corte di appello di Bari per non aver informato il lavoratore della rischiosità del posto in cui l’addetto ha perso la vita.
Nonostante il ricorso eseguito dai legali difensori del datore di lavoro, la Corte Suprema ha sentenziato che nonostante «non si sia potuto accertare nei dettagli la dinamica dell’infortunio mortale (caduta accidentale o volontaria discesa nella vasca)», la morte dell’addetto sia da ricondurre ugualmente «a colpa del ricorrente».
La ragione di questa decisione della Cassazione è motivata asserendo che il titolare dell’azienda agricola non aveva previsto il pericolo dato «dalla presenza del profondo invaso nell’area dell’azienda e non aveva previamente informato il lavoratore di tale pericolo».
In breve, la sentenza sottolinea che se il datore si attiene alle regole di sicurezza e il lavoratore è ben informato, anche se il lavoratore commette un errore, non potranno occorrere eventi dannosi proprio per via delle misure di sicurezza messe in atto.
Dunque, il datore di lavoro non ha colpe, solo se il lavoratore metta in atto condotte eccezionali, anomale ed esorbitanti rispetto alle indicazioni lavorative e alle direttive impartitegli.