Sant’Egidio, sanzioni in prescrizione: non ci fu responsabilità dei vigili. Assoluzione in appello

Sant’Egidio alla Vibrata. Non possono essere addebitate responsabilità di natura erariale ai dipendenti del Comune di Sant’Egidio (ex comandante della polizia locale e agente) per degli illeciti amministrativi in materia sanitaria, in quanto si tratta di adempimenti che esulano dalle competenze degli enti locali.

 

La sezione d’appello della Corte dei Conti ha ribaltato il pronunciamento della Corte dei Conti abruzzese che nel 2017 aveva condannato a rifondere delle somme alla Asl di Teramo all’ex comandante della polizia locale di Sant’Egidio alla Vibrata, Francesco Ciarrocchi e all’agente Loredana Camaioni. I due erano stati condannati, in primo grado a pagare somme rispettivamente di 1000 e 2500 euro. Il nodo del contendere riguardava tre diversi illeciti di natura amministrativa riscontrati tra il 2009 e il 2012, a di alcuni esercenti (totale 14mila euro), per i quali poi non erano poi erano stati attivati i passi successivi. In pratica, senza il pagamento della sanzione in forma ridotta, non era stata formalizzata l’ingiunzione di pagamenti dei termini, ragione per la quale erano cadute in prescrizione. Due illeciti erano stati rilevati dal servizio veterinario della Asl di Teramo, l’altro dalla guardia costiera di Martinsicuro.

Tutta la procedura, poi, era stata trasmessa alla Corte dei Conti. In fase istruttoria la posizione del sindaco era stata archiviata, mentre l’ex tenente dei vigili e l’agente Camaioni condannati e rifondere le somme.

La sentenza di primo grado è stata appellata e di recente anche accolta, con i giudici contabili che non hanno ravvisato responsabilità erariale per i due dipendenti del Comune, per i quali è stato anche disposto il rimborso delle spese legali.

Il nodo dell’assoluzione, ruota attorno ad un concetto, “con specifico riguardo alle ordinanze-ingiunzione in

materia sanitaria, il legislatore regionale, proprio recependo le indicazioni che provenivano dalla mutata cornice normativa nazionale”, si legge nella sentenza, “ha deciso di sopprimere ogni riferimento al “Sindaco”, indicando nel “Direttore generale dell’ASL competente” l’unico soggetto preposto all’adozione dei detti provvedimenti”.

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