Da oggi 6 febbraio entra in vigore la normativa che, tra gli altri, prevede la depenalizzazione del reato di guida senza patente previsto dal Codice della Strada.
Guidare un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o una macchina agricola – ricorda la polizia – senza essere munito di patente perche’ mai conseguita ovvero perche’ la patente precedentemente posseduta era stata revocata con provvedimento definitivo gia’ notificato all’interessato non sara’ piu’ reato ma illecito amministrativo, punito con la sanzione del pagamento di una somma da 5.000 a 15.000 euro e con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
La stessa sanzione si applichera’ a chi, pur avendo la patente, guida un veicolo diverso da quello che la patente lo abilita a condurre e per il quale e’ richiesta una categoria di patente appartenente ad un diverso gruppo ed anche a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validita’ o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici, anche se e’ in attesa del formale provvedimento di revoca.
Per effetto del complesso meccanismo di rinvii del Codice della strada, lo stesso trattamento sara’ riservato anche a chi ha una patente extracomunitaria scaduta di validita’ e continua a guidare in Italia dopo un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza ed al titolare di una patente estera che guida in Italia nonostante abbia avuto in provvedimento di inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni che comportano la revoca della patente.
In caso di reiterazione in un biennio di uno dei comportamenti indicati, tuttavia, scattano piu’ gravi conseguenze: infatti, in tali casi, gli illeciti successivi continuano a mantenere la natura di reato e per essi e’ prevista la pena dell’arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo. Tale effetto, sara’ limitato ai fatti commessi dal 6 febbraio 2016 e non trovera’ applicazione con riferimento a precedenti condanne per il reato di guida senza patente.
Continua ad essere, invece, piu’ grave reato, anche alla prima violazione, la guida senza patente commessa da una persona sottoposta a misure di prevenzione. In occasione della contestazione dell’illecito depenalizzato o delle ipotesi di reato previste in caso di reiterazione, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilita’ dello stesso, come in precedenza, sono disposte sanzioni amministrative se ne ha consentito la guida o lo ha affidato a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volonta’.