I tirocini extracurriculari non rientrano nelle attività formative per le quali i provvedimenti statali e regionali hanno previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento.
Pertanto, le aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro, dove il tirocinante è inserito. E’ quanto riportato in una nota ufficiale del Dipartimento Lavoro-Sociale in merito allo svolgimento dei tirocini extracurriculari che interessano moltissimi giovani e aziende. Il discorso vale anche per i tirocini avviati con il programma Garanzia Giovani Abruzzo per i quali eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo garanziagiovani@regionea.abruzzo.it. Le linee guida approvate dalla Regione Abruzzo, all’art. 14, comma 2, prevedono che il tirocinio possa essere interrotto anche “nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all’altra parte e al tirocinante”.
Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi (art. 4, comma 4 delle linee guida regionali), nel quale tra l’altro si precisa che il tirocinio può inoltre essere sospeso “per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore”. In linea generale, l’emergenza in oggetto deve essere trattata come transitoria. In caso di chiusura temporanea dell’attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto ospitante; il Dpcm 8 marzo 2020, all’art. 2, dispone l’applicazione di alcune misure, tra le quali la possibilità di erogare le attività didattiche e formative, ove possibile, con modalità a distanza. Lo stesso articolo, dispone altresì che “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di congedo ordinario e di ferie”.
Ciò premesso, si ritiene che – in via analogica – le predette disposizioni possano essere dettate anche per lo stesso tirocinio extracurriculare. Si raccomanda, pertanto, al datore di lavoro – anche in assenza di chiusura temporanea dell’attività aziendale – di sospendere lo stesso tirocinio, ricorrendo la “causa di forza maggiore” richiamata all’art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari. O in alternativa, il soggetto ospitante può autorizzare, ove possibile e comunque plausibile con l’attività formativa prevista nel Progetto Formativo individuale, il tirocinante a svolgere la propria attività formativa a distanza, fornendo le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza.