Pescara. Il Consigliere regionale Leandro Bracco ha presentato un progetto di legge denominato: “Norme in materia di cohousing a tutela delle persone anziane”.
L’Italia è uno dei paesi demograficamente meno giovani d’Europa. Nella nostra nazione la percentuale delle persone oltre i 65 anni cresce in maniera esponenziale a causa della bassa natalità e all’incremento dell’aspettativa di vita.
“L’invecchiamento della popolazione – ha sottolineato Bracco – è un fatto incontestabile che impone allo Stato italiano, e non solo, di adottare politiche sociali finalizzate a dare una risposta ai bisogni e alle necessità di questa crescente fetta di popolazione”. Fino a questo momento le risposte date dallo Stato si sono concretizzate essenzialmente in erogazioni monetarie (quali pensioni, indennità di accompagnamento ecc.) che non sono, da sole, più sufficienti a fornire risposte soddisfacenti alla poliedricità del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione.
“Si avverte pertanto la necessità di soluzioni innovative – precisa il consigliere di Sinistra Italiana – che vadano oltre la semplice erogazione di una pensione che tra l’altro, in periodi di crisi economica come quelli attuali, riesce sempre più raramente a garantire una vita dignitosa”.
“Tra le soluzioni emerse negli ultimi anni – pone in evidenza Bracco – abbiamo il fenomeno del cosìddetto ‘cohousing’. Si tratta di una forma di convivenza nuova in cui anziani soli, che non possono contare sull’assistenza di familiari e che usufruiscono di una pensione di poche centinaia di euro al mese, si uniscono con altre persone anche di età diverse per dividere le spese e farsi compagnia”.
Tale fenomeno, nato negli Stati Uniti negli anni ’60, si è rapidamente diffuso in Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Canada, Giappone e Germania. “In Italia il fenomeno del cohousing – aggiunge Bracco – è ancora poco diffuso, ma sta rapidamente prendendo piede sotto la spinta dei mutamenti demografici che hanno visto la crescita di nuclei familiari composti da un’unica persona, magari sola e anziana, come ad esempio il progetto Abitare solidale, promosso dalle associazioni Auser e Artemisia a Firenze, Bagno a Ripoli e Scandicci”. Esistono pertanto varie forme di “cohousing” e possono svolgere la funzione di “organizzazione intermediaria” esclusivamente quelle associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro previsto dalla legge regionale n. 37 del 12.08.1993, “a titolo completamente gratuito ed è vietata qualsiasi forma di compenso data dal soggetto ospitante o dal soggetto ospitato all’organizzazione intermediaria”. Le più diffuse sono essenzialmente due: nel primo caso una persona anziana rimasta sola con una grande casa decide di affittarne le stanze, ospitando persone della stessa età, ma anche giovani coppie, lavoratori e studenti fuori sede, famiglie di immigrati o ragazze madri.
“La seconda tipologia è invece più complessa. Si tratta di veri e propri Condomini sociali – spiega il consigliere regionale – ovvero di strutture dedicate alle persone anziane composte da mini appartamenti e molti spazi in comune per le più svariate attività”. In conclusione per Leandro Bracco il progetto di legge propone di “aiutare le persone anziane abruzzesi a trovare un inquilino o più inquilini fidati con cui dividere le spese, farsi compagnia e affrontare le difficoltà della vita quotidiana con il sostegno materiale e morale, incentivando il diffondersi della cultura della solidarietà”.
Norme in materia di cohousing a tutela delle persone anziane
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Abruzzo, in ossequio all’articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana che richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale:
a) promuove l’aiuto e il sostegno materiale alle persone anziane;
b) incentiva il diffondersi della cultura della solidarietà fra la popolazione abruzzese;
c) sostiene tutte le associazioni di volontariato che a livello regionale promuovono iniziative a tutela delle persone anziane.
Art. 2
(Definizioni)
1. Vengono definiti:
a) “cohousing” una forma di convivenza in cui una persona decide di ospitare all’interno della propria abitazione altre persone anche di età diverse per dividere con queste le spese quotidiane e farsi compagnia;
b) “soggetto ospitante” è la persona proprietaria di un’abitazione che mette a disposizione la stessa per ospitare altre persone, anche di età diverse, per dividere con queste le spese quotidiane e farsi compagnia;
c) “soggetto ospitato” è la persona che viene ospitata all’interno dell’abitazione del soggetto ospitante, come meglio definito alla lettera precedente;
d) “organizzazione intermediaria” è l’organizzazione di volontariato che mette in contatto il soggetto ospitante e il soggetto ospitato al fine di instaurare un rapporto di cohousing, come meglio definito alla lettera a).
Art. 3
(Compiti e funzioni delle organizzazioni intermediarie)
1. Possono svolgere la funzione di “organizzazione intermediaria” esclusivamente quelle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato previsto dalla legge regionale n. 37 del 12.08.1993;
2. La funzione di “organizzazione intermediaria” è resa a titolo completamente gratuito ed è vietata qualsiasi forma di compenso data dal soggetto ospitante o dal soggetto ospitato all’organizzazione intermediaria;
3. L’ organizzazione intermediaria tiene un registro in cui vengono annotati:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita dei soggetti ospitanti e dei soggetti ospitati;
b) individuazione dell’immobile dove il soggetto ospitante ospita il soggetto ospitato;
c) la data in cui ha inizio e la data in cui ha termine il periodo in cui il soggetto ospitante ospita presso la propria abitazione il soggetto ospitato.
Art. 4
(Regolamentazione del rapporto di cohousing)
1. Il soggetto ospitante non può richiedere al soggetto ospitato alcuna forma di canone di locazione.
2. Il soggetto ospitante può richiedere al soggetto ospitato di partecipare alle spese relative alle utenze domestiche per una quota comunque non superiore al 50% delle stesse.
3. Il soggetto ospitante può richiedere al soggetto ospitato di partecipare alle spese relative alle necessità alimentari per una quota comunque non superiore al 50% delle stesse.
4. Il soggetto ospitato non può fornire al soggetto ospitante servizi di spettanza di badanti o colf.
5. Il soggetto ospitato può eseguire all’interno dell’abitazione del soggetto ospitante piccoli lavori di manutenzione domestica e offrire sostegno per risolvere semplici problemi della vita quotidiana.
6. Il soggetto ospitato non ha diritto ad alcun compenso per lo svolgimento, a favore del soggetto ospitante, delle attività previste al precedente comma.
7. Il soggetto ospitante e il soggetto ospitato hanno l’obbligo di iscriversi nel registro previsto dal comma 3 dell’articolo 3.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio regionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Norme in materia di cohousing a tutela delle persone anziane
RELAZIONE
Presidente, Colleghi
L’Italia è uno dei paesi demograficamente più anziani d’Europa. Nella nostra nazione la percentuale delle persone oltre i 65 anni cresce in maniera esponenziale grazie alla bassa natalità e all’incremento dell’aspettativa di vita.
L’invecchiamento della popolazione è un fatto incontestabile che impone allo Stato italiano, e non solo, di adottare politiche sociali finalizzate a dare una risposta ai bisogni e alle necessità di questa crescente fetta di popolazione.
Fino a questo momento le risposte date dallo Stato italiano si sono concretizzate essenzialmente in erogazioni monetarie (quali pensioni, indennità di accompagnamento ecc) che non sono, da sole, più sufficienti a fornire risposte soddisfacenti alla poliedricità del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione. Si avverte la necessità di soluzioni innovative che vadano oltre la semplice erogazione di una pensione che tra l’altro, in periodi di crisi economica come quelli attuali, riesce sempre più raramente a garantire una vita dignitosa.
Tra le soluzioni evidenziatesi negli ultimi anni abbiamo il fenomeno del cd. “cohousing”. Si tratta di una forma di convivenza nuova in cui persone anziane sole, che non possono contare sull’assistenza di familiari e che usufruiscono di una pensione di poche centinaia di euro al mese, si uniscono con altre persone anche di età diverse per dividere le spese e farsi compagnia.
Tale fenomeno, nato negli Stati Uniti negli anni 60’, si è rapidamente diffuso in Gran Bretagna, Belgio, Paesi Bassi, Canada, Giappone e Germania.
In Italia il fenomeno del “cohousing” è ancora poco diffuso ma sta rapidamente prendendo piede sotto la spinta dei mutamenti demografici che hanno visto la crescita di nuclei familiari composti da un’unica persona, magari sola e anziana. Esistono varie forme di “cohousing” ma le più diffuse sono essenzialmente due:
1) nel primo caso una persona anziana rimasta sola con una grande casa decide di affittarne le stanze, ospitando persone della stessa età ma anche giovani coppie, lavoratori e studenti fuori sede, famiglie di immigrati o ragazze madri. In Italia, a differenza degli Stati Uniti dove esistono vere e proprie agenzie che trovano inquilini alle persone anziane, l’attività di collegamento fra persone anziane e futuri inquilini è rimessa all’attività di associazioni di volontariato come ad esempio il progetto “Abitare solidale”, promosso dalle associazioni Auser e Artemisia a Firenze, Bagno a Ripoli e Scandicci;
2) la seconda tipologia è invece più complessa. Si tratta di veri e propri “Condomini sociali” ovvero di strutture dedicate alle persone anziane composte da mini appartamenti e molti spazi in comune per le più svariate attività. Il primo “Condominio solidale” nel nostro paese è stato realizzato a Imola, nel Bolognese, ma molti altri sono in via di progettazione.
Il presente progetto di legge si propone lo scopo di aiutare le persone anziane abruzzesi a trovare un inquilino o più inquilini “fidati” con cui dividere le spese, farsi compagnia e affrontare le difficoltà della vita quotidiana.
Questo progetto di legge è composto da 6 articoli:
– l’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità;
– l’articolo 2 contiene le definizioni;
– l’articolo 3 definisce i compiti e le funzioni delle organizzazioni intermediarie;
– l’articolo 4 disciplina la regolamentazione del rapporto di cohousing;
– l’articolo 5 contiene la norma finanziaria;
– l’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore della legge.